TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA
(ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione).
CONVENZIONE DI BERNA
per la protezione delle opere letterarie e artistiche
del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta
a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e
riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a
Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere
nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori
sulle loro opere letterarie ed artistiche,
Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione
tenuta a Stoccolma nel 1967,
Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di
Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di
questo Atto.
Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la
presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita
forma, hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1.
I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti
in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere
letterarie ed artistiche.