ARTICOLO 9. 1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 2) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purche' una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. 3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva e' considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.