(Convenzione-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  1) Gli autori di opere  letterarie  ed  artistiche  protette  dalla
presente Convenzione hanno il diritto  esclusivo  di  autorizzare  la
riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 
  2) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta'
di permettere la riproduzione delle predette  opere  in  taluni  casi
speciali,  purche'  una  tale  riproduzione  non  rechi  danno   allo
sfruttamento  normale  dell'opera  e   non   causi   un   pregiudizio
ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. 
  3)  Qualsiasi  registrazione  sonora  o   visiva   e'   considerata
riproduzione ai sensi della presente Convenzione.