(Convenzione-art. 10 bis)
                          ARTICOLO 10-bis. 
 
  1) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta'
di  permettere  la  riproduzione   per   mezzo   della   stampa,   la
radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di
attualita' su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in
giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo
stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione
o la predetta trasmissione  non  ne  siano  espressamente  riservate.
Tuttavia, la  fonte  deve  essere  sempre  chiaramente  indicata;  la
sanzione di questo obbligo e' stabilita dalla legislazione del  Paese
dove la protezione e' richiesta. 
  2) E' del pari riservato alla legislazione dei Paesi  della  Unione
di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti  di  avvenimenti
di  attualita'  mediante  la  fotografia,   la   cinematografia,   la
radiodiffusione o la trasmissione per  filo  al  pubblico,  le  opere
letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono,
nella  misura  giustificata  dalle  finalita'   informative,   essere
riprodotte e rese accessibili al pubblico.