(Convenzione-art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e  musicali
hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la  rappresentazione  e
l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione
e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o  procedimento;  2°  la
trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione  e
dell'esecuzione delle loro opere. 
  2)  Gli  stessi  diritti  sono  conferiti  agli  autori  di   opere
drammatiche o  drammatico-musicali  per  tutta  la  durata  dei  loro
diritti sulla opera originale,  per  quanto  concerne  la  traduzione
delle loro opere.