(Convenzione-art. 11 bis)
                          ARTICOLO 11-bis. 
 
  1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche  hanno  il  diritto
esclusivo di autorizzare: 1° la radiodiffusione dette toro opere o la
comunicazione al pubblico di esso mediante qualsiasi altro mezzo atto
a  diffondere  senza  filo  segni,  suoni  od   immagini;   2°   ogni
comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa,
quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso  da  quello
originario; 3° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante  o
qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di  segni,  suoni  od
immagini, dell'opera radiodiffusa. 
  2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le
condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea
1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese
che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto
morale dell'autore, ne' il diritto  spettante  all'autore  stesso  di
ottenere un equo compenso, che, in  mancanza  di  amichevole  accordo
sara' fissato dall'autorita' competente. 
  3)  Salvo   patto   contrario,   l'autorizzazione   rilasciata   in
conformita' dell'alinea 1) del presente articolo non  implica  quella
di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od  immagini,
l'opera radiodiffusa. E' tuttavia  riservata  alle  legislazioni  dei
Paesi  dell'Unione  la  disciplina   delle   registrazioni   effimere
effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi  e  per  le
sue   emissioni.   Dette   legislazioni   possono   autorizzare    la
conservazione di siffatte  registrazioni  in  archivi  ufficiali,  in
considerazione del loro eccezionale carattere documentario.