(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche"  comprende  tutte
le  produzioni  nel  campo  letterario,  scientifico   e   artistico,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione,  come:  i  libri,
gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed
altre  opere  della   stessa   natura;   le   opere   drammatiche   o
drammatico-musicali;  le  opere  coreografiche  e  pantomimiche;   le
composizioni musicali con o senza parole; le opere  cinematografiche,
alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento
analogo  alla  cinematografia;  le   opere   di   disegno,   pittura,
architettura,   scultura,   incisione   e   litografia;   le    opere
fotografiche, alle quali sono assimilate le opere  espresse  mediante
un  procedimento  analogo  alla  fotografia;  le  opere  delle   arti
applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e
plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o
alle scienze. 
  2) E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la
facolta' di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche  oppure
che una o piu' categorie di tali opere non sino protette fintanto che
non siano state fissate su un supporto materiale. 
  3) Si  proteggono  come  opere  originali,  senza  pregiudizio  dei
diritti  dell'autore  dell'opera  originale,   le   traduzioni,   gli
adattamenti, le riduzioni  musicali  e  le  altre  trasformazioni  di
un'opera letteraria o artistica. 
  4)  E'  riservato  alle  legislazioni  dei  Paesi  dell'Unione   di
determinare la protezione da accordare ai  testi  ufficiali  d'ordine
legislativo, amministrativo e giudiziario, coma anche alle traduzioni
ufficiali di questi testi. 
  5)  Le  raccolte  di  opere  letterarie  o   artistiche   come   le
enciclopedie e le antologie che, per  la  scelta  o  la  disposizione
della materia, abbiano  carattere  di  creazioni  intellettuali  sono
protette  come  tali,  senza  pregiudizio  del  diritto  d'autore  su
ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse. 
  6)  Le  opere  sopraindicate  sono  protette  in  tutti   i   Paesi
dell'Unione. 
  Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e  dei  suoi
aventi causa. 
  7)  E'  riservato  alle  legislazioni  dei  Paesi  dell'Unione   di
determinare sia la sfera di applicazione delle  leggi  relative  alle
opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli  industriali,  sia
le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo
conto  delle  disposizioni  dell'articolo   7   4)   della   presente
Convenzione. Per le opere protette, nel Paese  d'origine,  unicamente
come disegni e modelli, puo' essere rivendicata, in  un  altro  Paese
dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai  disegni
e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede  una  tale  speciale
protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche. 
  8) La protezione della presente Convenzione  non  si  applica  alle
notizie del giorno od a fatti di cronaca  che  abbiano  carattere  di
semplici informazioni di stampa.