(Convenzione-art. 14)
                            ARTICOLO 14. 
 
  1) Gli autori di opere letterarie od artistiche  hanno  il  diritto
esclusivo  di  autorizzare:  1°  l'adattamento  e   la   riproduzione
cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere
in tal modo adattate o riprodotte; 2° la  rappresentazione  pubblica,
l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo  al  pubblico  delle
opere in tal modo adattate o riprodotte. 
  2)  L'adattamento  in  qualsiasi  altra   forma   artistica   delle
produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od  artistiche
e' soggetta, senza pregiudizio dell'autorizzazione  degli  autori  di
dette produzioni all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale. 
  3) Le disposizioni dell'articolo 13. 1) non sono applicabili.