(Convenzione-art. 14 bis)
                          ARTICOLO 14-bis. 
 
  1)   Senza   pregiudizio   dei   diritti   dell'autore   dell'opera
eventualmente  adattata  o  riprodotta,  l'opera  cinematografica  e'
protetta come una opera originale. Il titolare del  diritto  d'autore
sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti  dell'autore  di
un'opera  originale,  inclusi  i  diritti  contemplati  nell'articolo
precedente. 
  2) a) Spetta alla legislazione del  Paese  dove  la  protezione  e'
richiesta di stabilire i titolari  del  diritto  d'autore  sull'opera
cinematografica. 
  b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la  cui  legislazione  comprende
fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione
dell'opera cinematografica, questi, se si sono  impegnati  a  fornire
tali  contributi,  non  potranno,  salvo  stipulazione  contraria   o
particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa  in  circolazione,
alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione  per
filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione  al  pubblico,
all'aggiunta di sottotitoli e  al  doppiaggio  dei  testi  dell'opera
cinematografica. 
  c)  Spetta  alla  legislazione  del  Paese  dell'Unione   dove   il
produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di
stabilire se, per l'applicazione del comma b),  il  suddetto  impegno
debba rivestire la forma del contratto scritto o d'altro  equivalente
atto scritto. E'  tuttavia  riservata  alla  legislazione  del  Paese
dell'Unione dove la protezione e' richiesta la  facolta'  di  esigere
che questo impegno sia un contratto  scritto  o  altro  atto  scritto
equivalente. I Paesi  che  fanno  uso  di  questa  facolta'  dovranno
notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione  scritta
ch'egli  comunichera'  senza  indugio  a  tutti   gli   altri   Paesi
dell'Unione. 
  d) Per "stipulazione  contraria  o  particolare"  devesi  intendere
qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno. 
  3)  Tranne  diversa  norma   della   legislazione   nazionale,   le
disposizioni dell'alinea 2 b) non sono  applicabili  agli  autori  di
scenari, dialoghi ed opere  musicali,  creati  per  la  realizzazione
dell'opera cinematografica, ne' al realizzatore principale, di  essa.
Tuttavia, i  Paesi  dell'Unione,  la  cui  legislazione  non  prevede
l'applicazione dell'alinea 2 b) al  predetto  realizzatore,  dovranno
notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione  scritta
ch'egli  comunichera'  senza  indugio  a  tutti   gli   altri   Paesi
dell'Unione.