(Convenzione-art. 14 ter)
                          ARTICOLO 14-ter. 
 
  1) Per quel che concerne le opere d'arte originali e i  manoscritti
originali di scrittori e compositori,  l'autore  -  o,  dopo  la  sua
morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la  legislazione
nazionale -  hai  un  diritto  inalienabile  alla  cointeressenza  in
qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia  oggetto  dopo  la
prima cessione effettuata dall'autore. 
  2) La  protezione  stabilita  dall'alinea  precedente  puo'  essere
invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo  ove  la  legislazione
nazionale  dell'autore  ammetta  tale  protezione  e   nella   misura
consentita dalla legislazione del Paese dove essa e' richiesta. 
  3) Le modalita' di  riscossione  e  l'ammontare  dei  diritti  sono
determinati da ciascuna legislazione nazionale.