ARTICOLO 14-ter. 1) Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - hai un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore. 2) La protezione stabilita dall'alinea precedente puo' essere invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa e' richiesta. 3) Le modalita' di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.