ARTICOLO 15. 1) Affinche' gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il presente alinea e' applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purche' questo non lasci dubbi sull'identita' dell'autore. 2) Si presume produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome e' indicato su detta opera nei modi d'uso. 3) Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell'alinea 1), l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, e', senza necessita' di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore; in tal veste egli e' legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non e' piu' applicabile, quando d'autore abbia rivelato la propria identita' e dimostrato tale sua qualita'. 4) a) Per le opere non pubblicate di cui e' ignota l'identita' dell'autore, il quale puo' tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell'Unione, e' riservata alla legislazione di questo Paese la facolta' di designare l'autorita' competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione. b) I paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorita' in tal modo designata. Il Direttore Generale comunichera' senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.