(Convenzione-art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
 
  1) Affinche' gli autori di opere letterarie ed artistiche  protette
dalla presente Convenzione siano  fino  a  prova  contraria  ritenuti
tali, ed ammessi in conseguenza  ad  agire  contro  i  contraffattori
davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione,  e'  sufficiente  che  il
nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il  presente
alinea e' applicabile anche se il nome sia  uno  pseudonimo,  purche'
questo non lasci dubbi sull'identita' dell'autore. 
  2) Si presume produttore di un'opera cinematografica, fino a  prova
contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome e'  indicato  su
detta opera nei modi d'uso. 
  3) Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle
menzionate nell'alinea  1),  l'editore,  il  cui  nome  sia  indicato
sull'opera, e', senza necessita' di altre  prove,  considerato  quale
rappresentante dell'autore;  in  tal  veste  egli  e'  legittimato  a
salvaguardarne e a  farne  valere  i  diritti.  La  disposizione  del
presente alinea  non  e'  piu'  applicabile,  quando  d'autore  abbia
rivelato la propria identita' e dimostrato tale sua qualita'. 
  4) a) Per le opere non pubblicate  di  cui  e'  ignota  l'identita'
dell'autore, il quale puo' tuttavia presumersi come  appartenente  ad
un Paese dell'Unione, e' riservata alla legislazione di questo  Paese
la facolta'  di  designare  l'autorita'  competente  a  rappresentare
l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti  nei
Paesi dell'Unione. 
  b) I paesi  dell'Unione  che,  in  forza  di  questa  disposizione,
procederanno a una tale designazione, la notificheranno al  Direttore
Generale mediante  una  dichiarazione  scritta  contenente  tutte  le
informazioni  relative  all'autorita'  in  tal  modo  designata.   Il
Direttore Generale comunichera' senza indugio questa dichiarazione  a
tutti gli altri Paesi dell'Unione.