(Convenzione-art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  1) Ogni  opera  contraffatta  puo'  essere  sequestrata  nei  Paesi
dell'Unione nei quali l'opera originale ha  diritto  alla  protezione
legale. 
  2) Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili
alle riproduzioni  provenienti  da  un  Paese  dove  l'opera  non  e'
protetta o ha cessato di esserlo. 
  3) Il sequestro e' eseguito in  conformita'  alla  legislazione  di
ciascun Paese.