(Convenzione-art. 18)
                            ARTICOLO 18. 
 
  1) La presente Convenzione si applica  a  tutte  le  opere  che  al
momento della sua entrata  in  vigore  non  siano  ancora  cadute  in
pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della  scadenza
della durata di protezione. 
  2) Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza  della  durata
di protezione che le era anteriormente  riconosciuta,  e'  caduta  in
pubblico dominio nel Paese dove la protezione e'  richiesta,  l'opera
stessa non vi sara' nuovamente protetta. 
  3) L'applicazione di tale principio  ha  luogo  conformemente  alle
clausole  contenute  nelle  convenzioni   particolari   stipulate   o
stipulando a tale effetto  tra  Paesi  dell'Unione.  In  mancanza  di
siffatte  stipulazioni,  ciascun  Paese  determina,  per  quanto   lo
riguarda, le modalita' relative a tale applicazione. 
  4) Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente  in  caso  di
nuove accessioni all'Unione e nel  caso  in  cui  la  protezione  sia
estesa in applicazione dell'articolo 7 o per abbandono di riserve.