(Convenzione-art. 20)
                            ARTICOLO 20. 
 
  I  Governi  dei  Paesi  dell'Unione  si  riservano  il  diritto  di
concludere  tra  loro   accordi   particolari,   in   quanto   questi
conferiscano agli autori diritti piu' estesi di quelli concessi dalla
Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che  non  siano  in
contrasto con  la  presente  Convenzione.  Rimangono  applicabili  le
disposizioni degli accordi esistenti  che  soddisfino  le  condizioni
precitate.