(Convenzione-art. 2 bis)
                           ARTICOLO 2-bis. 
 
  1) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta'
di escludere parzialmente o integralmente dalla  protezione  prevista
dall'articolo  precedente  i  discorsi   politici   ed   i   discorsi
pronunciati nei dibattimenti giudiziari. 
  2) E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la
facolta'  di  determinare  le  condizioni  alle   quali   conferenze,
allocuzioni, ed  opere  analoghe  pronunciate  in  pubblico,  possono
essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per  filo  al
pubblico,  od  essere  oggetto  delle   comunicazioni   al   pubblico
contemplate dall'articolo 11  bis.  1)  della  presente  Convenzione,
qualora  una  tale  utilizzazione  appaia  giustificata  dallo  scopo
informativo perseguito. 
  3) Soltanto l'autore  ha  tuttavia  il  diritto  di  compilare  una
raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.