(Convenzione-art. 22)
                            ARTICOLO 22. 
 
  1) a) L'Unione  ha  un'Assemblea  composta  dei  Paesi  dell'Unione
vincolati dagli articoli 22 a 26. 
  b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da  un  delegato,  che
puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. 
  c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del  Governo  che
l'ha designata. 
  2) a) L'Assemblea: 
  i) tratta tutte le  questioni  concernenti  il  mantenimento  e  lo
sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione; 
  ii)  impartisce   all'Ufficio   internazionale   della   proprieta'
intellettuale  (denominato  in  seguito   "Ufficio   internazionale")
contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale
della    Proprieta'    Intellettuale    (denominata    in     seguito
"Organizzazione") le  direttive  concernenti  la  preparazione  delle
conferenze di revisione, tenuto debito conto delle  osservazioni  dei
Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26; 
  iii) esamina e approva le relazioni e le  attivita'  del  Direttore
Generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce  le
necessarie  direttive  sulle  questioni  che   sono   di   competenza
dell'Unione; 
  iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea; 
  v) esamina ed approva le relazioni  e  le  attivita'  del  Comitato
esecutivo e gli impartisce le direttive; 
  vi)  stabilisce  il  programma,  adotta  il   bilancio   preventivo
triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura; 
  vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione; 
  viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro  che  ritiene
utili per realizzare gli scopi dell'Unione; 
  ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni
intergovernative   e   quali   organizzazioni   internazionali    non
governative  possono  essere   ammessi   alle   sue   riunioni   come
osservatori; 
  x) adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26; 
  xi) intraprende qualsiasi  altra  azione  intesa  al  conseguimento
degli scopi dell'Unione; 
  xii) svolge qualsiasi altro compito  che  la  presente  Convenzione
comporta; 
  xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti  che  le  vengono
conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione. 
  b) L'Assemblea statuisca su questioni che interessano  anche  altre
Unioni amministrate  dall'Organizzazione,  dopo  aver  consultato  il
Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 
  3) a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. 
  b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. 
  c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il  numero  dei
Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta',  ma
uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa
puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea,  eccettuate
quelle concernenti la procedura,  divengono  esecutorie  solo  quando
siano soddisfatte le condizioni  seguenti.  L'Ufficio  internazionale
comunica dette risoluzioni ai Paesi  membri  dell'Assemblea  che  non
erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tra
mesi  dalla  data  della  comunicazione,  il  loro  voto  o  la  loro
astensione. Se, allo scadere del termine, il  numero  dei  Paesi  che
hanno espresso il loro voto  o  la  loro  astensione  risulta  almeno
uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento  del  quorum
durante  la  sessione,  le  dette  risoluzioni  divengono  esecutive,
purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. 
  d) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 26. 2), l'Assemblea
decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. 
  e) L'astensione non e' considerata voto. 
  f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare a nome  di
esso. 
  g) I Paesi dell'Unione che  non  sono  membri  dell'Assemblea  sono
ammessi alle riunioni come osservatori. 
  4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni  in  sessione
ordinaria, su convocazione  del  Direttore  Generale  e,  salvo  casi
eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in  cui
si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. 
  b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore
Generale a richiesta del Comitato esecutivo o d'un quarto  dei  Paesi
membri dell'Assemblea. 
  5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.