ARTICOLO 22. 1) a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 22 a 26. b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2) a) L'Assemblea: i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione; ii) impartisce all'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione") le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore Generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione; iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea; v) esamina ed approva le relazioni e le attivita' del Comitato esecutivo e gli impartisce le direttive; vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura; vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione; viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione; ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26; xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione; xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta; xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione. b) L'Assemblea statuisca su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3) a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tra mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutive, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 26. 2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso. g) I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori. 4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore Generale a richiesta del Comitato esecutivo o d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. 5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.