(Convenzione-art. 23)
                            ARTICOLO 23. 
 
  1) L'Assemblea ha un Comitato esecutivo. 
  2)  a)  Il  Comitato  esecutivo  e'  composto  dai   Paesi   eletti
dall'Assemblea tra  i  propri  membri.  Inoltre,  con  riserva  delle
disposizioni dell'articolo 25. 7 b),  il  Paese  sul  cui  territorio
l'Organizzazione ha sede  dispone,  ex  officio,  di  un  seggio  nel
Comitato. 
  b) Il Governo di  ogni  Paese  membro  del  Comitato  esecutivo  e'
rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti,
consiglieri ed esperti. 
  c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del  Governo  che
l'ha designata. 
  3) Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al
quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea.  Nel  calcolo  dei
seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non e'  preso
in considerazione. 
  4) Eleggendo i membri  del  Comitato  esecutivo,  l'Assemblea  deve
tener conto di un'equa ripartizione geografica  e  della  necessita',
per i  Paesi  partecipi  degli  Accordi  particolari  stipulabili  in
relazione all'Unione di far parte del Comitato esecutivo. 
  5) a) I membri  del  Comitato  esecutivo  sono  in  funzione  dalla
chiusura della sessione dell'Assemblea  che  li  ha  eletti  fino  al
termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. 
  b) I membri del Comitato esecutivo  sono  rieleggibili  nel  limite
massimo dei due terzi di essi. 
  c) L'Assemblea stabilisce le modalita' d'elezione e  dell'eventuale
rielezione dei membri del Comitato esecutivo. 
  6) a) Il Comitato esecutivo: 
  i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea; 
  ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative  ai  progetti  del
programma e del bilancio preventivo triennale  dell'Unione  preparati
dal Direttore Generale; 
  iii) si pronuncia,  nei  limiti  del  programma  e  del  preventivo
triennale, sui programmi  e  sui  preventivi  annuali  preparati  dal
Direttore generale; 
  iv)  sottopone  all'Assemblea,  con  gli  opportuni  commenti,   le
relazioni periodiche del Direttore Generale e i rapporti  annuali  di
verifica dei conti; 
  v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da  parte
del  Direttore  Generale,  del  programma  dell'Unione,   giusta   le
decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle  circostanze  createsi
nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; 
  vi) svolge gli altri compiti che gli  sono  attribuiti  nel  quadro
della presente Convenzione. 
  b) Il Comitato esecutivo statuisce  su  questioni  che  interessano
anche   altre   Unioni   amministrate   dall'Organizzazione,   previa
consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 
  7) a) Il Comitato esecutivo  si  riunisce  una  volta  all'anno  in
sessione ordinaria,  su  convocazione  del  Direttore  Generale,  per
quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui  si
riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 
  b) Il Comitato esecutivo e' convocato in sessione straordinaria dal
Direttore  Generale  sia  per  iniziativa  di  quest'ultimo,  sia   a
richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 
  8) a) Ciascun Paese membro del Comitato  esecutivo  dispone  di  un
voto. 
  b) La meta' dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce  il
quorum. 
  c) Le decisioni sono prese con la  maggioranza  semplice  dei  voti
espressi. 
  d) L'astensione non e' considerata voto. 
  e) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare a nome  di
esso. 
  9) I Paesi dell'Unione che non sono membri del  Comitato  esecutivo
sono ammessi alle riunioni come osservatori. 
  10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.