ARTICOLO 23. 1) L'Assemblea ha un Comitato esecutivo. 2) a) Il Comitato esecutivo e' composto dai Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25. 7 b), il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato. b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 3) Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non e' preso in considerazione. 4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessita', per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione di far parte del Comitato esecutivo. 5) a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi. c) L'Assemblea stabilisce le modalita' d'elezione e dell'eventuale rielezione dei membri del Comitato esecutivo. 6) a) Il Comitato esecutivo: i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea; ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore Generale; iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale; iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore Generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore Generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione. b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7) a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. b) Il Comitato esecutivo e' convocato in sessione straordinaria dal Direttore Generale sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 8) a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum. c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. d) L'astensione non e' considerata voto. e) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso. 9) I Paesi dell'Unione che non sono membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori. 10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.