(Convenzione-art. 24)
                            ARTICOLO 24. 
 
  1) a) I compiti amministrativi  spettanti  all'Unione  sono  svolti
dall'Ufficio internazionale,  che  succede  all'Ufficio  dell'Unione,
riunito   all'Ufficio   dell'Unione   istituito   dalla   Convenzione
internazionale per la protezione della proprieta' industriale. 
  b) L'Ufficio internazionale assicura in particolare  la  segreteria
dei diversi organi dell'Unione. 
  c) Il  Direttore  Generale  dell'Organizzazione  e'  il  piu'  alto
funzionario dell'Unione e la rappresenta. 
  2) L'Ufficio internazionale raccoglie e  pubblica  le  informazioni
relative  alla  protezione  del  diritto  d'autore.   Ciascun   Paese
dell'Unione  comunica,  il   piu'   presto   possibile,   all'Ufficio
internazionale il testo  di  ogni  nuova  legge  e  ogni  altro  atto
ufficiale relativi alla protezione del diritto d'autore. 
  3) L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile. 
  4) L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione
che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni  relative  alla
protezione del diritto d'autore. 
  5)  L'Ufficio  internazionale  conduce  studi  e   presta   servizi
destinati a facilitare la protezione del diritto d'autore. 
  6) Il Direttore Generale e i membri del personale da lui  designati
intervengono,  senza  diritto  di   voto,   a   tutte   le   riunioni
dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro  comitato
di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore Generale o un membro  del
personale da  lui  designato  e',  d'ufficio,  segretario  di  questi
organi. 
  7) a) L'Ufficio internazionale  prepara,  in  base  alle  direttive
dell'Assemblea e in collaborazione  con  il  Comitato  esecutivo,  le
conferenze  di  revisione  delle  disposizioni   della   Convenzione,
eccettuate quelle degli Articoli 22 e 26. 
  b)  L'Ufficio   internazionale   puo'   consultare   organizzazioni
intergovernative  e  organizzazioni  internazionali  non  governative
sulla preparazione delle conferenze di revisione. 
  c)  Il  Direttore  Generale  e  le   persone   da   lui   designate
intervengono, senza diritto di  voto,  alle  deliberazioni  di  dette
conferenze. 
  8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che  gli  sono
attribuiti.