ARTICOLO 25. 1) a) L'Unione ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio dalla Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione, bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dall'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa. 2) Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3) Il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell'Unione; ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unita': Classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Classe V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Classe VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Classe VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 b) Salvo che non l'abbia gia' fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facolta' di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prendera' effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione. c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' collocato e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi. d) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui e' membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione e' stabilito dal Direttore Generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo. 6) a) L'Unione possiede un fondo di rotazione costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore Generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul territorio del quale l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato esecutivo. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 8) La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione, oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.