ARTICOLO 25.
1) a) L'Unione ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le
spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese
comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione
del bilancio dalla Conferenza dell'Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non
vengono attribuite esclusivamente all'Unione, bensi' anche a un'altra
o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo
dall'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che
dette spese presentano per essa.
2) Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle
esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni
amministrate dall'Organizzazione.
3) Il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei Paesi dell'Unione;
ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio
internazionale in relazione all'Unione;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio
internazionale concernenti l'Unione, e i diritti inerenti a queste
pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i
Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi
annui in rapporto al seguente numero di unita':
Classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Classe V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Classe VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Classe VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
b) Salvo che non l'abbia gia' fatto, ciascun Paese indica, al
momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, in
quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso
conserva nondimeno la facolta' di cambiare classe; tuttavia, se
sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in
occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di
classe prendera' effetto all'inizio dell'anno civile successivo a
tale sessione.
c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun
Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati
da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della
classe in cui il Paese e' collocato e il numero totale di unita'
dell'insieme dei Paesi.
d) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno.
e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo'
esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi
dell'Unione di cui e' membro, se l'ammontare del suo arretrato
risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per
i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere
autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno
a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a
circostanze eccezionali e inevitabili.
f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un
nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo
le modalita' del regolamento finanziario.
5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi
dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione e' stabilito dal
Direttore Generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato
esecutivo.
6) a) L'Unione possiede un fondo di rotazione costituito mediante
un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il
fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo
o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al
contributo del Paese per l'anno in cui il fondo e' costituito o
l'aumento e' deciso.
c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite
dall'Assemblea, su proposta del Direttore Generale e dopo aver
consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul territorio del
quale l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo
di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle
anticipazioni.
L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione
saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra
questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di
concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in
seno al Comitato esecutivo.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno
ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere
anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende
effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata.
8) La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita'
previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi
dell'Unione, oppure da controllori esterni designati, col loro
consenso, dall'Assemblea.