(Convenzione-art. 26)
                            ARTICOLO 26. 
 
  1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24,  25  e  del
presente articolo possono essere presentate da ciascun  Paese  membro
dell'Assemblea, dal Comitato  esecutivo  o  dal  Direttore  Generale.
Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei
mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 
  2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati  nell'alinea  1)
va adottata dall'Assemblea.  La  maggioranza  richiesta  e'  dei  tre
quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 22
e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro  quinti  dei
voti espressi. 
  3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1)  entra
in vigore un mese dopo che il Direttore  Generale  ha  ricevuto,  per
iscritto, le notificazioni  d'accettazione  effettuata  conformemente
alle loro regole costituzionali rispettive, da parte  di  tre  quarti
dei Paesi che erano  membri  dell'Assemblea  al  momento  in  cui  la
modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli  in
tal  modo  accettata  vinicola  tutti  i  Paesi   che   sono   membri
dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione  stessa  entra  in
vigore,  o  che  ne  divengono  membri  piu'  tardi;  tuttavia,   una
modificazione  che  accresca  gli  obblighi  finanziari   dei   Paesi
dell'Unione  vincola  soltanto  quelli  che   hanno   notificato   di
accettarla.