ARTICOLO 26. 1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore Generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1) va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore Generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione effettuata conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vinicola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore, o che ne divengono membri piu' tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.