(Convenzione-art. 27)
                            ARTICOLO 27. 
 
  1) La presenta Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo
di  introdurvi  miglioramenti  atti   a   perfezionare   il   sistema
dell'Unione. 
  2) A tal fine delle conferenze avranno luogo,  successivamente,  in
uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 
  3) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 applicabili alla
modificazione  degli  articoli  22  a  26,  qualsiasi  revisione  del
presente  Atto,  incluso  l'Annesso,  esige  l'unanimita'  dei   voti
espressi.