ARTICOLO 27. 1) La presenta Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. 2) A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 3) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l'Annesso, esige l'unanimita' dei voti espressi.