ARTICOLO 28. 1) a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione che ha firmato il presente Atto puo' ratificarlo e, se non l'ha firmato, puo' aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione sono depositati presso il Direttore Generale. b) Ciascun Paese dell'Unione puo' dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non e' applicabile agli articoli 1 a 21 e all'Annesso; tuttavia, se tale Paese ha gia' fatto una dichiarazione in conformita' all'articolo VI. 1) dell'Annesso, puo' solamente dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l'adesione non si applica agli articoli 1 a 20. c) Ciascun Paese dell'Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione le disposizioni contemplate nel detto comma puo' dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore Generale. 2) a) Gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti: i) almeno cinque Paesi dell'Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b); ii) La Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord siano diventati parti della Convenzione universale sul diritto d'autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. b) L'entrata in vigore contemplata al comma a) e' effettiva riguardo ai Paesi dell'Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non contenenti la dichiarazione conforme all'alinea 1) b). c) Riguardo a ogni Paese dell'Unione a cui non si applichi il comma b) e che rettifichi il presente Atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore, riguardo a questo Paese, alla data cosi' indicata. d) Le disposizioni dei commi a) a c) non pregiudicano l'applicazione dell'articolo VI dell'Annesso. 3) Riguardo a ogni Paese dell'Unione che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data cosi' indicata.