(Convenzione-art. 28)
                            ARTICOLO 28. 
 
  1) a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione che  ha  firmato  il  presente
Atto puo' ratificarlo e, se non  l'ha  firmato,  puo'  aderirvi.  Gli
strumenti  di  ratifica  o  d'adesione  sono  depositati  presso   il
Direttore Generale. 
  b) Ciascun Paese dell'Unione puo'  dichiarare  nello  strumento  di
ratifica o di adesione,  che  la  sua  ratifica  o  adesione  non  e'
applicabile agli articoli 1 a 21 e  all'Annesso;  tuttavia,  se  tale
Paese ha gia' fatto una dichiarazione in conformita' all'articolo VI.
1) dell'Annesso, puo' solamente dichiarare nel detto strumento che la
ratifica o l'adesione non si applica agli articoli 1 a 20. 
  c) Ciascun Paese dell'Unione che, conformemente al comma  b)  abbia
escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione le  disposizioni
contemplate nel detto comma puo' dichiarare,  in  qualsiasi  momento,
che estende gli effetti della sua ratifica o  della  sua  adesione  a
queste disposizioni.  Tale  dichiarazione  va  depositata  presso  il
Direttore Generale. 
  2) a) Gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entrano in  vigore  tre  mesi
dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti: 
  i) almeno cinque Paesi dell'Unione abbiano ratificato  il  presente
Atto o  vi  abbiano  aderito  senza  fare  la  dichiarazione  secondo
l'alinea 1) b); 
  ii) La Spagna, gli Stati Uniti d'America, la  Francia  e  il  Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del  Nord  siano  diventati  parti
della Convenzione universale sul diritto d'autore, riveduta a  Parigi
il 24 luglio 1971. 
  b) L'entrata  in  vigore  contemplata  al  comma  a)  e'  effettiva
riguardo ai Paesi  dell'Unione  che,  almeno  tre  mesi  prima  della
predetta  entrata  in  vigore,  hanno  depositato  gli  strumenti  di
ratifica o di  adesione  non  contenenti  la  dichiarazione  conforme
all'alinea 1) b). 
  c) Riguardo a ogni Paese dell'Unione a cui non si applichi il comma
b) e che rettifichi il presente Atto o  vi  aderisca  senza  fare  la
dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli articoli 1 a 21 e l'Annesso
entreranno in vigore tre mesi  dopo  la  data  in  cui  il  Direttore
Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica  o  di
adesione considerato, a meno che una data posteriore  non  sia  stata
indicata  nello  strumento  depositato.  In  quest'ultimo  caso,  gli
articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore, riguardo  a  questo
Paese, alla data cosi' indicata. 
  d)  Le  disposizioni  dei  commi   a)   a   c)   non   pregiudicano
l'applicazione dell'articolo VI dell'Annesso. 
  3) Riguardo a ogni Paese dell'Unione che ratifichi il presente Atto
o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo  l'alinea  1)  b),
gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo  la  data  in
cui il Direttore Generale ha notificato il deposito  dello  strumento
di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore
non sia stata indicata nello strumento  depositato.  In  quest'ultimo
caso, gli articoli 22 a 38  entreranno  in  vigore  nei  riguardi  di
questo Paese alla data cosi' indicata.