ARTICOLO 29. 1) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' parte della presente Convenzione e membro dell'Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore Generale. 2) a) Con riserva del comma b), la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito del suo strumento di adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data cosi' indicata. b) Se l'entrata in vigore in applicazione del comma a) precede l'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso in applicazione dell'articolo 28. 2) a), il suddetto Paese sara' vincolato, nell'intervallo dagli articoli 1 a 20 dell'Atto di Bruxelles della presente Convenzione, che sono sostituiti agli articoli 1 a 21 e all'Annesso.