(Convenzione-art. 29)
                            ARTICOLO 29. 
 
  1) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione  puo'  aderire  al  presente
Atto e divenire cosi'  parte  della  presente  Convenzione  e  membro
dell'Unione. 
  Gli strumenti di adesione  vanno  depositati  presso  il  Direttore
Generale. 
  2) a) Con riserva del comma b), la presente  Convenzione  entra  in
vigore nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione  tre  mesi
dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato  il  deposito
del suo strumento di adesione, salvo  che  una  data  posteriore  sia
stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo  caso,  la
presente Convenzione entra in vigore nei  riguardi  di  questo  Paese
alla data cosi' indicata. 
  b) Se l'entrata in vigore in  applicazione  del  comma  a)  precede
l'entrata  in  vigore  degli  articoli  1  a  21  e  dell'Annesso  in
applicazione  dell'articolo  28.  2)  a),  il  suddetto  Paese  sara'
vincolato,  nell'intervallo  dagli  articoli  1  a  20  dell'Atto  di
Bruxelles  della  presente  Convenzione,  che  sono  sostituiti  agli
articoli 1 a 21 e all'Annesso.