ARTICOLO 29-bis. La ratifica del presente Atto o l'adesione a questo Atto da parte di qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli articoli 22 a 38 dell'Atto di Stoccolma della presente Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare l'articolo 14. 2) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione, ratifica dell'Atto di Stoccolma o adesione a quest'Atto con la limitazione prevista dall'articolo 28. 1) b) i) di tale Atto.