(Convenzione-art. 29 bis)
                          ARTICOLO 29-bis. 
 
  La ratifica del presente Atto o l'adesione a questo Atto  da  parte
di qualsiasi Paese che non sia  vincolato  dagli  articoli  22  a  38
dell'Atto di Stoccolma della presente Convenzione vale, al solo scopo
di poter applicare l'articolo 14.  2)  della  Convenzione  istitutiva
dell'Organizzazione, ratifica dell'Atto di  Stoccolma  o  adesione  a
quest'Atto con la limitazione prevista dall'articolo 28. 1) b) i)  di
tale Atto.