(Convenzione-art. 30)
                            ARTICOLO 30. 
 
  1) Con riserva delle eccezioni permesse dall'alinea 2) del presente
articolo, dall'articolo 28. 1) b), dall'articolo 33.  2),  come  pure
dall'Annesso, la ratifica o la adesione implica,  di  pieno  diritto,
l'accessione a tutte le clausole e a tutti  i  benefici  riconosciuti
nella presente Convenzione. 
  2) a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando  il  presente  Atto  o
aderendovi, puo',  con  riserva  dell'articolo  V.  2)  dell'Annesso,
conservare il beneficio  delle  riserve  anteriormente  formulate,  a
condizione che faccia una dichiarazione in tal senso  depositando  il
suo strumento di ratifica o di adesione. 
  b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione  puo'  dichiarare,  aderendo
alla  presente  Convenzione  e  con  riserva  dell'articolo   V.   2)
dell'Annesso, che esso intende sostituire,  almeno  provvisoriamente,
all'articolo  8  del  presente  Atto,  concernente  il   diritto   di
traduzione, le disposizioni  dell'articolo  5  della  Convenzione  di
Berna del 1886 completata a Parigi nel 1896, fermo restando che  tali
disposizioni non riguardano se noi la traduzione in una lingua di uso
generale  in  questo  Paese.  Con  riserva  dell'articolo  1.  6)  b)
dell'Annesso, ciascun Paese ha la facolta', per  quanto  concerne  il
diritto di traduzione delle opere il cui Paese di origine fa  uso  di
tale riserva,  di  applicare  una  protezione  equivalente  a  quella
accordata da quest'ultimo Paese. 
  c) Ciascun Paese  puo'  ritirare  queste  riserve  in  qualsivoglia
momento, mediante notificazione al Direttore Generale.