ARTICOLO 30. 1) Con riserva delle eccezioni permesse dall'alinea 2) del presente articolo, dall'articolo 28. 1) b), dall'articolo 33. 2), come pure dall'Annesso, la ratifica o la adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nella presente Convenzione. 2) a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, puo', con riserva dell'articolo V. 2) dell'Annesso, conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o di adesione. b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' dichiarare, aderendo alla presente Convenzione e con riserva dell'articolo V. 2) dell'Annesso, che esso intende sostituire, almeno provvisoriamente, all'articolo 8 del presente Atto, concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione di Berna del 1886 completata a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se noi la traduzione in una lingua di uso generale in questo Paese. Con riserva dell'articolo 1. 6) b) dell'Annesso, ciascun Paese ha la facolta', per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese di origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da quest'ultimo Paese. c) Ciascun Paese puo' ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore Generale.