(Convenzione-art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
 
  1) Sono protetti in forza della presente Convenzione: 
  a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro
opere, siano esse pubblicate oppure no; 
  b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per
le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali  Paesi
o simultaneamente in un Paese  estraneo  all'Unione  e  in  un  Paese
dell'Unione. 
  2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi  dell'Unione  ma
avanti la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati,  ai
fini  dell'applicazione  della  presenta  Convenzione,  agli   autori
appartenenti al predetto Paese. 
  3) Per "opere pubblicate" si devono intendere le  opere  edite  col
consenso dei loro autori, qualunque  sia  il  modo  di  fabbricazione
degli  esemplari,  purche'  questi,   tenuto   conto   della   natura
dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo  tale  da
soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la
rappresentazione  di  un'opera  drammatica,   drammatico-musicale   o
cinematografica, l'esecuzione di un'opera  musicale,  la  recitazione
pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione
di opere letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e
la costruzione di un'opera di architettura. 
  4) Si considera  come  pubblicata  simultaneamente  in  piu'  Paesi
l'opera che appaia in due o piu' Paesi entro trenta giorni dalla  sua
prima pubblicazione.