(Convenzione-art. 31)
                            ARTICOLO 31. 
 
  1) Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o di
adesione,  o  notificare  per  iscritto  al  Direttore  Generale   in
qualsiasi  ulteriore  momento,  che  la   presente   Convenzione   e'
applicabile  a  tutti  o  a  parte  dei  territori,  designati  nella
dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni
con l'estero. 
  2) Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o  ha  effettuato
una tale notificazione puo', in qualsivoglia momento,  notificare  al
Direttore Generale  che  la  presente  Convenzione  cessa  di  essere
applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 
  3) a) Ogni dichiarazione  fatta  in  forza  dell'alinea  1)  prende
effetto alla data stessa  della  ratifica  o  dell'adesione  nel  cui
strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in  forza  del
medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata  notificata
dal Direttore Generale. 
  b) Ogni notificazione effettuata in  forza  dell'alinea  2)  prende
effetto dodici mesi dopo che il Direttore Generale l'ha ricevuta. 
  4)  Il  presente  articolo  non  potra'  essere  interpretato  come
implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte  di  un
qualunque  Paese  dell'Unione  della  situazione  di  fatto  di  ogni
territorio cui la presente Convenzione e' resa applicabile  da  parte
di un altro Paese dell'Unione in forza di una dichiarazione fatta  in
base all'alinea 1).