(Convenzione-art. 32)
                            ARTICOLO 32. 
 
  1) Il presente  Atto  sostituisce,  per  i  rapporti  tra  i  Paesi
dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione  di
Berna del 9 settembre 1883 e gli  Atti  che  l'hanno  successivamente
riveduta. 
  Gli  atti  precedentemente  in  vigore  continueranno   ad   essere
applicabili, nel loro complesso o nella misura  in  cui  il  presente
Atto non li sostituisce  in  forza  della  frase  precedente,  per  i
rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente  Atto
o non vi aderiscono. 
  2) I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto,  lo
applicano,  con  riserva  delle  disposizioni,  dell'alinea  3),  nei
riguardi di ogni Paese dell'Unione  che  non  ne  sia  parte  o,  pur
essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 28. 1)
b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato,  nelle
sue relazioni con essi: 
  i) applichi le disposizioni  del  piu'  recente  Atto  di  cui  sia
partecipe e 
  ii)  con   riserva   delle   disposizioni   dell'articolo   1.   6)
dell'Annesso, abbia la facolta' di adottare la protezione al  livello
previsto dal presente Atto. 
  3) I Paesi che hanno invocato il beneficio di una  qualunque  delle
facolta' previste  dall'Annesso  possono  applicare  le  disposizioni
dell'Annesso che riguardano la o le facolta' di cui hanno invocato il
beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione  i  quali
non siano vincolati dal presente Alto, a condizione che questi ultimi
Paesi abbiano accettato questa applicazione.