ARTICOLO 32. 1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1883 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono. 2) I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, con riserva delle disposizioni, dell'alinea 3), nei riguardi di ogni Paese dell'Unione che non ne sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 28. 1) b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi: i) applichi le disposizioni del piu' recente Atto di cui sia partecipe e ii) con riserva delle disposizioni dell'articolo 1. 6) dell'Annesso, abbia la facolta' di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto. 3) I Paesi che hanno invocato il beneficio di una qualunque delle facolta' previste dall'Annesso possono applicare le disposizioni dell'Annesso che riguardano la o le facolta' di cui hanno invocato il beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione i quali non siano vincolati dal presente Alto, a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.