(Convenzione-art. 33)
                            ARTICOLO 33. 
 
  1) Ogni controversia tra due  o  piu'  Paesi  dell'Unione  relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che
non sia stata composta mediante negoziati, potra' venir  deferita  da
uno qualunque dei Paesi  interessati  alla  Corte  internazionale  di
Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a
meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla.
L'Ufficio internazionale dovra', ad opera del  Paese  attore,  essere
informato del deferimento  della  controversia  alla  Corte  e  darne
notizia agli altri Paesi dell'Unione. 
  2) Ogni Paese puo', al momento della firma del presente Atto o  del
deposito del suo strumento di ratifica o di adesione,  dichiarare  se
non si considera vincolato dalle  disposizioni  dell'alinea  1).  Per
quanto concerne le controversie tra un tale Paese e  qualsiasi  altro
Paese  dell'Unione,  le  disposizioni   dell'alinea   1)   non   sono
applicabili. 
  3) Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformita' alle
disposizioni dell'alinea 2) puo',  in  qualsiasi  momento,  ritirarla
mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale.