(Convenzione-art. 34)
                            ARTICOLO 34. 
 
  1) Con riserva delle disposizioni dell'articolo  29-bis,  l'entrata
in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese
l'adesione  o  la  ratifica  di   Atti   anteriori   della   presente
Convenzione. 
  2) L'entrata in  vigore  degli  articoli  1  a  21  e  dell'Annesso
preclude ad ogni Paese la facolta' di fare la dichiarazione in  forza
dell'articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via  di  sviluppo
annesso all'Atto di Stoccolma.