(Convenzione-art. 35)
                            ARTICOLO 35. 
 
  1) La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni  di
durata. 
  2) Ciascun  Paese  potra'  denunciare  il  presente  Atto  mediante
notificazione  indirizzata  al  Direttore  Generale.  Tale   denuncia
implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto
solo nei  riguardi  del  Paese  che  l'avra'  fatta,  la  Convenzione
rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell'Unione. 
  3) La denuncia avra' effetto un anno  dopo  il  giorno  in  cui  il
Direttore Generale ne avra' ricevuto la notificazione. 
  4) La facolta' di  denuncia  prevista  dal  presente  articolo  non
potra' essere esercitata prima del decorso di un  periodo  di  cinque
anni a partire  dalla  data  in  cui  il  Paese  e'  divenuto  membro
dell'Unione.