(Convenzione-art. 36)
                            ARTICOLO 36. 
 
  1)  Ogni  Paese  parte  della  presente  Convenzione  s'impegna  ad
adottare, conformemente alla propria  costituzione,  i  provvedimenti
necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa. 
  2) Resta inteso  che,  dal  momento  in  cui  diviene  parte  della
presente Convenzione, un  Paese  deve  essere  in  grado,  giusta  la
propria  legislazione  interna,  di  attuare  le  disposizioni  della
presente Convenzione.