(Convenzione-art. 37)
                            ARTICOLO 37. 
 
  1) a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare nella lingua
inglese e francese e, con riserva delle disposizioni dell'alinea  2),
e' depositato presso il Direttore Generale. 
  b) Il Direttore Generale cura la preparazione di  testi  ufficiali,
previa consultazione dei Governi interessati, nelle  lingue  tedesca,
araba, spagnola, italiana e portoghese,  e  nelle  altre  lingue  che
l'Assemblea dovesse indicare. 
  c) In caso di contestazione  circa  l'interpretazione  dei  diversi
testi, fa fede il testo francese. 
  2) Il presente Atto rimane aperto alla firma  fino  al  31  gennaio
1972. Fino a tale data, l'esemplare previsto all'alinea 1)  a)  sara'
depositato presso il Governo della Repubblica francese. 
  3) Il Direttore Generale trasmette due copie  certificate  conformi
del testo firmato del presente Atto  ai  Governi  di  tutti  i  Paesi
dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 
  4) Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto  presso  la
Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  5) Il Direttore Generale notifica  ai  Governi  di  tutti  i  Paesi
dell'Unione  le  firme,  i  depositi  di  strumenti  di  ratifica   o
d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o  fatte  in
applicazione degli articoli 28. 1) c), 30. 2)  a)  e  b)  e  33.  2),
l'entrata in vigore  di  ogni  disposizione  del  presente  Atto,  le
denunce notificate e le notificazioni  fatte  in  applicazione  degli
articoli 30. 2 c), 31. 1) e 2),  33.  3)  e  38.  1),  come  pure  le
notificazioni previste nell'Annesso.