ARTICOLO 38. 1) I Paesi dell'Unione che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 dell'Atto di Stoccolma possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero vincolati dagli stessi. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 2) Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri della Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio. 3) Allorche' tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.