(Convenzione-art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
 
  Sono protetti in forza della  presente  Convenzione,  anche  se  le
condizioni previste dall'articolo 3 non risultano adempiute: 
  a) gli autori di opere cinematografiche, il  cui  produttore  abbia
sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione; 
  b) gli autori di  opere  di  architettura  edificate  in  un  Paese
dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in
uno stabile situato in un Paese dell'Unione.