(Convenzione-art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
 
  1) Nei Paesi dell'Unione diversi da quello  di  origine  dell'opera
gli autori  godono,  relativamente  alle  opere  per  le  quali  sono
protetti in forza della presente  Convenzione,  dei  diritti  che  le
rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno  successivamente
conferire ai nazionali, nonche' dei diritti conferiti  specificamente
dalla presente Convenzione. 
  2)  Il  godimento  e  l'esercizio  di  questi  diritti   non   sono
subordinati ad alcuna formalita' e sono  indipendenti  dall'esistenza
della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza,  al
di fuori delle  clausole  della  presente  Convenzione,  l'estensione
della protezione e i  mezzi  di  ricorso  assicurati  all'autore  per
salvaguardare i propri diritti  sono  regolati  esclusivamente  dalla
legislazione del Paese nel quale la proiezione e' richiesta. 
  3)  La  protezione  nel  Paese  di  origine   e'   regolata   dalla
legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorche'  non  appartenga
al paese d'origine dell'opera per la quale e' protetto dalla presente
Convenzione, avra', in questo Paese, gli stessi diritti degli  autori
nazionali. 
  4) Si reputa Paese d'origine: 
  a) per le opere pubblicate per la prima  volta  in  uno  dei  Paesi
dell'Unione,  tale  Paese;  tuttavia,   per   le   opere   pubblicata
simultaneamente in piu' Paesi dell'Unione  che  concedono  durate  di
protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la  durata  di
protezione piu' breve; 
  b) per le opere pubblicate simultaneamente  in  un  Paese  estraneo
all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese; 
  c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima
volta in un Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea
in  un  Paese  dell'Unione,  il  Paese   dell'Unione   cui   l'autore
appartiene; tuttavia, 
  i) se si tratta di opere cinematografiche,  il  cui  produttore  ha
sede  o  residenza  abituale  in  un  Paese  dell'Unione,  si  reputa
quest'ultimo come Paese d'origine, e 
  ii) se si tratta di opere architettoniche  edificate  in  un  Paese
dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in
uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si  reputa  quest'ultimo
Paese d'origine.