(Convenzione-art. 6 bis)
                           ARTICOLO 6-bis. 
 
  1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali  d'autore,  ed  anche
dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva  il  diritto  di
rivendicare  la  paternita'  dell'opera  e   di   opporsi   ad   ogni
deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad  ogni
altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi  pregiudizio  al  suo
onore od alla sua reputazione. 
  2)  I  diritti  riconosciuti  all'autore   in   forza   dell'alinea
precedente  sono  dopo  la   sua   morte,   mantenuti   almeno   fino
all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o
istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione  nazionale  del
Paese in cui la protezione e' richiesta. Tuttavia,  i  Paesi  la  cui
legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o
dell'adesione ad  esso,  non  contiene  disposizioni  assicuranti  la
protezione, dopo la morte dell'autore,  di  tutti  i  diritti  a  lui
riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno  la  facolta'  di
stabilire che taluni di questi diritti non siano  mantenuti  dopo  la
morte dell'autore. 
  3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al  presente
articolo  sono  regolati  dalla  legislazione  del  Paese   dove   la
protezione e' richiesta.