ARTICOLO 7. 1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte. 2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facolta' di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o, qualora cio' non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione. 3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorche' lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identita', la durata della protezione e' quella prevista all'alinea i). Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identita' entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sara' quello previsto all'alinea 1). I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonimo, allorche' e' presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni. 4) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualita' di opere artistiche; tuttavia questa durata non potra' essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera. 5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in quest'alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento. 6) I Paesi dell'Unione hanno la facolta' di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti. 7) I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate-inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facolta' di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo. 8) La durata e' comunque regolata dalla legge del Paese dove e' richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non puo' eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.