(Convenzione-art. 7)
                             ARTICOLO 7. 
 
  1) La durata della protezione concessa dalla  presente  Convenzione
comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo  la
sua morte. 
  2) Tuttavia, per le opere  cinematografiche,  i  Paesi  dell'Unione
hanno la facolta' di stabilire che la durata della protezione termini
cinquanta anni  dopo  che  l'opera  sia  stata  resa  accessibile  al
pubblico col consenso dell'autore, o, qualora cio' non si  verifichi,
nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera,  che  la
durata  della   protezione   termini   cinquanta   anni   dopo   tale
realizzazione. 
  3) Per le opere anonime o pseudonime, la  durata  della  protezione
concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni  dopo  che
l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia,
allorche' lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia  dubbi  sulla
sua  identita',  la  durata  della  protezione  e'  quella   prevista
all'alinea i). Ove l'autore di un'opera anonima o  pseudonima  riveli
la propria identita' entro il periodo sopra indicato, il  termine  di
protezione applicabile sara' quello previsto all'alinea 1).  I  Paesi
dell'Unione non hanno l'obbligo di  proteggere  le  opere  anonime  e
pseudonimo, allorche' e' presumibile che il loro autore sia morto  da
cinquanta anni. 
  4) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta'
di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di
quelle  delle  arti  applicate,  protette  in   qualita'   di   opere
artistiche; tuttavia questa durata  non  potra'  essere  inferiore  a
venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale
opera. 
  5) Il  termine  di  protezione  postuma  e  i  termini  di  cui  ai
precedenti alinea 2), 3)  e  4)  decorrono  dalla  data  della  morte
dell'autore o da quella dell'evento contemplato in  quest'alinea,  ma
la loro durata va nondimeno  computata  soltanto  dal  primo  gennaio
dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento. 
  6) I Paesi dell'Unione hanno la facolta' di concedere una durata di
protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti. 
  7) I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma  della  presente
Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento  della  firma
del presente Atto, concede durate-inferiori a quelle  previste  negli
alinea precedenti, hanno la facolta' di mantenerle aderendo a  questo
Atto o ratificandolo. 
  8) La durata e' comunque regolata dalla legge  del  Paese  dove  e'
richiesta  la  protezione;  tuttavia,  salvo   diversa   disposizione
legislativa  del  medesimo,  la  durata  della  protezione  non  puo'
eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.