PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso: a) che, per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applichera' a detta imposta; b) che le disposizioni del paragrafo i dell'articolo 19 si applicano agli insegnanti italiani occupati in Svizzera, di cui al numero i dello scambio di note 27 novembre 18 dicembre 1973 tra l'Italia e la Svizzera e che gli insegnanti svizzeri in servizio nelle scuole svizzere dell'Italia sovvenzionate in tutto o in parte con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte italiane per le loro remunerazioni; la disposizione che precede e' applicabile alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1 gennaio 1973 ed abroga lo scambio di note 27 novembre 18 dicembre 1973; c) che, nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformita' alle disposizioni della Convenzione, sara' dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 24; d) che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convezione delle imposte italiane; e) che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione. Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana. Per il Governo della Repubblica Per il Consiglio federale italiana: svizzero: CESIDIO GUAZZARONI HANS CONRAD CRAMER