(Protocollo aggiuntivo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
 
alla Convenzione tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Confederazione
 svizzera per evitare le doppie imposizioni  e  per  regolare  talune
 altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. 
 
  All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra
la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera  per  evitare  le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni  in  materia
di  imposte  sul   reddito   e   sul   patrimonio,   i   sottoscritti
plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni 
supplementari che formano parte integrante della Convenzione. 
  Resta inteso: 
    a) che, per quanto  concerne  l'articolo  2,  se  un'imposta  sul
patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la 
Convenzione si applichera' a detta imposta; 
    b) che le  disposizioni  del  paragrafo  i  dell'articolo  19  si
applicano agli insegnanti italiani occupati in Svizzera,  di  cui  al
numero i dello scambio di note  27  novembre  18  dicembre  1973  tra
l'Italia e la Svizzera e che  gli  insegnanti  svizzeri  in  servizio
nelle scuole svizzere dell'Italia sovvenzionate in tutto o  in  parte
con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte italiane per
le loro remunerazioni; la disposizione  che  precede  e'  applicabile
alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1 gennaio 1973 ed abroga 
lo scambio di note 27 novembre 18 dicembre 1973; 
    c) che, nel caso in cui  un'imposta  sul  patrimonio  dovesse  in
avvenire  essere  istituita  in  Italia,   l'imposta   svizzera   sul
patrimonio,  prelevata  in  conformita'   alle   disposizioni   della
Convenzione, sara' dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio 
alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 24; 
    d)  che,  in  relazione  al   paragrafo   1   dell'articolo   26,
all'espressione  "indipendentemente  dai   ricorsi   previsti   dalla
legislazione nazionale" si attribuisce  il  significato  secondo  cui
l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la
procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non 
conforme alla Convezione delle imposte italiane; 
    e) che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 29 non
esclude l'interpretazione secondo la quale  le  autorita'  competenti
degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire  procedure
diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da' diritto 
la Convenzione. 
 
  Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana. 
 
 
 
Per il Governo della Repubblica Per il Consiglio  federale  italiana:
          svizzero: 
                CESIDIO GUAZZARONI HANS CONRAD CRAMER