Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
Reggio Calabria
Regolamento
didattico d'Ateneo
Titolo I
Articolo 1
Ordinamenti degli Studi
1. Il presente Regolamento didattico, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e
dall'articolo ...... dello Statuto di autonomia, di seguito
denominato "Statuto", dell'Universita' per Stranieri "Dante
Alighieri", di seguito denominata "Universita'":
a) disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio svolti
nell'Universita' per il conseguimento dei titoli universitari aventi
valore legale in forza delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004,
n. 270 e sulla base degli altri decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni; b) detta i principi
generali e fissa le linee guida cui devono uniformarsi gli
ordinamenti dei Corsi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge 19
novembre 1990, n. 341, dall'art. 3 della legge n. 204 del 1992
dall'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e
dall'art. 2, comma 2, del D.M. 19 luglio 2001, n. 376, nonche' gli
ordinamenti delle altre attivita' didattico-formative contemplate
dallo Statuto e i regolamenti delle strutture didattiche di
riferimento.
Articolo 2
Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio devono prevedere:
a) la denominazione del Corso di studio e gli obiettivi formativi
specifici, con l'indicazione della Classe di appartenenza, dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento nonche' delle altre
attivita' formative; b) l'assegnazione di crediti formativi
universitari, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11,
comma 3/c, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e in relazione
anche alla possibilita' di trasferimento di essi nell'ambito della
Unione Europea; c) il quadro generale delle attivita' formative da
inserire nei curricula offerti agli studenti; d) l'eventuale numero
minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso
successivi al primo; e) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio; f) la eventuale tipologia delle
forme didattiche anche a distanza e gli eventuali obblighi di
frequenza; g) le eventuali modalita' di valutazione della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte
dall'Universita' previa consultazione delle organizzazioni
rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni con particolare riferimento alla valutazione dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
Articolo 3
Valutazione dell'offerta formativa e dell'attivita' didattica
1. Il Consiglio di Facolta' predispone una relazione annuale di
verifica delle attivita' e dei servizi didattici, che fanno
riferimento alla medesima Facolta' tenendo conto anche dei pareri
espressi dagli studenti attraverso appositi questionari. La relazione
viene trasmessa al Consiglio accademico per eventuali osservazioni e
proposte e successivamente trasmessa al Nucleo di valutazione.
2. I competenti organi accademici, anche sulla base delle
relazioni del Nucleo di valutazione, assumono le iniziative
necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica
dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica,
nonche' di esigenze economiche e sociali delle realta' territoriali
di riferimento per elevare la qualita' dell'offerta stessa.
3. I competenti organi accademici, ai sensi dell'art. 11, comma 7,
lettera l, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, provvedono ad
individuare la struttura o la singola persona che ha la
responsabilita' di ogni attivita' didattica e formativa.
Articolo 4
Commissione didattica paritetica
1. La Facolta' istituisce una Commissione didattica paritetica
quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche dei corsi di
studio ad essa afferenti.
2. La Commissione didattica paritetica e' composta dal Preside che
la presiede, da due docenti scelti tra i membri del Consiglio di
Facolta' e da tre studenti.
3. La Commissione didattica paritetica:
a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti
dell'attivita' didattica svolta nei corsi di studio; b) propone al
Consiglio di Facolta' le iniziative atte a migliorare
l'organizzazione della didattica; c) esprime parere almeno ogni tre
anni sulla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio
afferenti alla Facolta' e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle
attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. La Commissione didattica paritetica, alla fine di ogni anno
accademico, predispone una relazione sullo stato della didattica e
sul complesso dei servizi didattici da sottoporre al Consiglio di
Facolta', che delibera sentiti i singoli corsi di studio. La delibera
e' sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico.
Articolo 5
Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
1. Con autonome deliberazioni l'Universita' attiva o disattiva i
Corsi di Studio secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Nel caso di disattivazioni, l'Universita' assicura comunque la
possibilita', per gli studenti gia' iscritti, di concludere gli studi
conseguendo il relativo titolo e delega il Consiglio di Facolta' a
disciplinare altresi' la possibilita', per gli studenti medesimi, di
optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.
3. I Corsi di Laurea magistrale possono essere istituiti a
condizione di aver attivato un Corso di laurea comprendente almeno un
curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente
riconosciuti per tale Corso.
Articolo 6
Collaborazioni esterne ed internazionali
1. Per la realizzazione dei propri programmi formativi e di
ricerca, oltre che del personale docente in servizio a tempo
indeterminato presso l'Universita', la Facolta' puo' avvalersi,
mediante contratti di diritto privato stipulati dall'Ateneo
nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, di soggetti
italiani e stranieri, esterni o interni al sistema universitario, ad
esclusione del personale tecnico-amministrativo, purche' in possesso
di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Tra i soggetti incaricati all'interno del sistema universitario
sono da ricomprendere i lettori di madre lingua straniera di cui
all'articolo 28 del D.P.R. n. 382 del 1980 e i collaboratori ed
esperti linguistici di cui alla legge n. 236 del 1995.
3. Gli incarichi di cui ai due precedenti commi possono essere
attivati nel quadro dei rapporti di collaborazione con istituzioni
pubbliche e private, con associazioni di categoria e con imprese,
allo scopo di istituire un collegamento con le realta' sociali e
produttive, favorendo l'inserimento degli allievi nel mondo del
lavoro e delle professioni.
4. La Facolta' considera prioritario il collegamento con le
Universita' di Messina e Calabresi; promuove lo sviluppo delle
relazioni con altre Universita' e con Istituzioni di cultura e di
ricerca, nazionali, estere e sovranazionali; cura, in ispecie, il
collegamento costante con i Comitati della Societa' "Dante Alighieri"
all'estero, con gli Istituti italiani di cultura, nonche' con le
Associazioni rappresentative delle comunita' degli italiani
all'estero, sia direttamente, sia per il tramite della Consulta
regionale calabrese per l'emigrazione.
Articolo 7
Orientamento e tutorato
1. A cura del Ce.s.a.s.s., di cui al successivo articolo 8.3, e'
istituito un servizio di orientamento al fine di consentire e
favorire una scelta matura e consapevole dei Corsi e dei programmi di
studio della Facolta' da parte degli allievi.
2. La Facolta' attribuisce un'importanza fondamentale alla
presenza dei tutors, che hanno il compito di consentire agli allievi
la massima partecipazione alla didattica, un proficuo avviamento ad
attivita' di ricerca, l'acquisizione di tecniche ed esperienze volte
ad agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Articolo 8
Carattere residenziale dei Corsi
1. Le strutture didattiche competenti determinano e regolamentano,
nell'ambito della loro programmazione, l'obbligo di frequenza ai
Corsi della Facolta'.
2. L'Universita' provvede a garantire la presenza in sede degli
allievi promovendo ogni opportuna iniziativa per favorirne la
partecipazione alla vita accademica, anche qualora fossero privi di
mezzi o impediti da qualche forma di handicap.
3. L'Universita' eroga borse e assegni di studio, con particolare
riguardo agli allievi-stranieri di origine calabrese, o soggiornanti
nella Regione Calabria con scarsi mezzi di sussistenza; pone in
essere programmi comuni d'intervento a favore degli studenti, sulla
base di apposite convenzioni, in collaborazione con altri Enti, in
modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo
studio; predispone una sistemazione in alloggi decorosi a pagamento,
secondo quote calmierate, per gli studenti meno facoltosi; allestisce
presso idonei locali resi a cio' disponibili un Centro di studio e di
accoglienza per studenti stranieri (Ce.s.a.s.s.) allo scopo di
agevolarne la stabile permanenza in sede e la partecipazione ad
attivita' di ricerca, culturali, ricreative, sportive e di tempo
libero.
4. I corsi della Facolta' con gli eventuali esami finali, possono
svolgersi, nel rispetto delle norme vigenti, e previa autorizzazione
ministeriale in sedi diverse da quella di Reggio di Calabria, in
Italia ed all'estero, anche con l'ausilio delle tecniche in uso per
l'insegnamento a distanza (teleinsegnamento), purche' siano
organizzati idonei centri d'ascolto e vengano assicurate, nelle sedi
decentrate, mediante apposite convenzioni, le caratteristiche di
residenzialita' e di alta qualificazione didattica e scientifica
proprie della Facolta'
5. Puo' essere prevista l'attivazione di specifiche modalita'
sostitutive della frequenza obbligatoria, con eventuale
predisposizione di adeguati supporti formativi a distanza per
studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno, ai sensi
dell'articolo 11.7 lettera i del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
Articolo 9
Biblioteca e Centro multimediale
1. La Biblioteca provvede ad assicurare la conservazione,
l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale
dell'Universita', nonche' il trattamento e la diffusione
dell'informazione bibliografica, anche mediante l'acquisizione e
l'utilizzo di banche dati specialistiche.
2. Il Centro multimediale organizza e cura i servizi informatici
dell'Universita', l'aula di informatica, i collegamenti via internet
e le attrezzature necessarie per gli eventuali Corsi a distanza.
Articolo 10
Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio
1. I competenti organi accademici dettano le norme di iscrizione
ai singoli corsi di studio ed il numero dei posti a disposizione per
quei Corsi per i quali e' previsto un numero programmato limite alle
iscrizioni, avendo riguardo, fra l'altro, alla disponibilita' di
aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico
amministrativo.
2. Il Consiglio di Facolta', su proposta dei Consigli di Corso di
studio, propone al Consiglio Accademico il numero di posti a
disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio
per i quali e' prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le
prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.
3. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' Corsi di studio
che comportino il conseguimento di un titolo.
4. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti, dal Consiglio di
Facolta' e, se esiste dal Consiglio di Corso di studio. titoli di
ammissione ai diversi Corsi di studio sono indicati nei rispettivi
ordinamenti didattici.
5. La Facolta' puo' attivare forme di iscrizione di studenti a
tempo parziale definendo il numero minimo di CFU da acquisire nel
corso dei singoli anni. Su proposta della Facolta', il Consiglio di
Amministrazione determina la misura della riduzione delle tasse e i
contributi previsti per gli studenti a tempo parziale.
6. Sono studenti "in corso" coloro che si iscrivono per la prima
volta ad un anno di corso previsto dagli ordinamenti didattici. Sono
studenti "ripetenti" coloro che non hanno seguito uno o piu'
insegnamenti di un anno del corso a cui sono iscritti e si iscrivono
nuovamente al corso stesso. Sono studenti "fuori corso" coloro che
hanno completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti
didattici, hanno seguito tutti gli insegnamenti ma non hanno superato
tutte le prove finali degli stessi.
7. Lo studente puo' chiedere il passaggio ad altro Ateneo o ad
altro Corso di studio attivato presso l'Universita' presentando
apposita domanda al Rettore, che in presenza di valide motivazioni
puo' accordare il trasferimento ad altro Ateneo.
Articolo 11
Crediti formativi universitari
1. L'unita' di misura dell'impegno richiesto agli studenti per
l'assolvimento dei loro debiti formativi e' il credito formativo
universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario corrispondono venticinque
ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di
laboratorio, di seminario e delle altre attivita' formative previste
dal presente Regolamento, oltre le ore di studio personale necessarie
per completare la formazione volta al superamento degli esami oppure
per realizzare altre attivita' formative.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti dagli studenti con il superamento degli esami o di altre
forme di verifica del profitto determinate nell'ambito della
programmazione didattica, ferma restando la quantificazione in
trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova
finale, con eventuale lode.
4. Le Strutture didattiche competenti regolamentano la
corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dai
Corsi e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie
nazionali e della Unione Europea.
5. Nel caso di trasferimenti degli studenti da altra Universita',
il riconoscimento dei crediti acquisiti presso gli altri Atenei anche
esteri e' disciplinato dai regolamenti dei programmi di mobilita'
studentesca approvati o ratificati dal Consiglio di Facolta', sentito
il Consiglio della Struttura didattica competente, che valuta
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti
richiesti dall'Universita'.
6. Gli ordinamenti didattici possono prevedere forme di verifica
dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere
obsoleti i contenuti culturali e professionali.
7. Il Consiglio di Facolta' puo' riconoscere, secondo criteri
predeterminati, come crediti formativi universitari, valutando gli
obiettivi raggiunti e l'attivita' svolta dal richiedente, le
competenze e le abilita' professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonche' altre competenze e abilita'
maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sempre
nei limiti delle norme in vigore.
Articolo 12
Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
1. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio, in conformita'
all'ordinamento didattico ed al presente regolamento, nel rispetto
della liberta' di insegnamento nonche' dei diritti e doveri dei
docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del
Corso di studio.
2. Il Regolamento dei Corsi di studio e' approvato dal Consiglio
di Facolta' su proposta del Consiglio di Corso di studio.
3. Il Regolamento dei Corsi di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in
moduli nonche' il numero di ore riservato alle lezioni frontali; b)
gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni
altra attivita' formativa; c) i crediti assegnati ad ogni
insegnamento e ad ogni altra attivita' formativa; d) le eventuali
propedeuticita' degli insegnamenti e delle attivita' formative; e) i
curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove
necessario, dei piani di studio individuali; f) la tipologia delle
varie forme didattiche, eventualmente anche a distanza; g) la
modalita' e le caratteristiche degli esami e delle altre forme di
verifica del profitto degli studenti; h) le disposizioni sugli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli
studenti lavoratori; i) le conoscenze e le competenze di base
richieste per l'accesso al Corso di studi, comprese le modalita' di
verifica ritenute necessarie, la cui mancanza configura per lo
studente un debito formativo; j) la verifica, per gli studenti
stranieri per il tramite di apposito esame o sulla base di
certificazione rilasciata da una Universita' italiana e ufficialmente
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, della competenza in
lingua italiana; k) il numero minimo di crediti, diversificato per
studenti a tempo pieno e studenti lavoratori, che devono
eventualmente essere acquisiti in un certo periodo didattico per la
prosecuzione degli studi; l) i termini e le modalita' della
partecipazione ai Consigli di corso dei professori a contratto,
affidatari e supplenti.
Articolo 13
Manifesto degli Studi e guida dello studente
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Facolta' predispone il
manifesto degli studi relativo all'anno accademico successivo. Il
manifesto indica:
a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di studio;
b) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati e i
relativi insegnamenti; c) le modalita' di presentazione di eventuali
piani di studio individuali; d) l'indicazione delle eventuali
propedeuticita'; e) le disposizioni sull'obbligo di frequenza; f) la
data di inizio e termine delle lezioni; g) la distribuzione degli
appelli d'esame; h) le modalita' di svolgimento ed il calendario
delle eventuali attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
2. Il manifesto annuale degli studi e' parte integrante della
Guida dello Studente che la Facolta' deve rendere pubblica, in forma
cartacea e telematica, entro la data di apertura delle iscrizioni al
nuovo anno accademico.
3. La Guida dello studente riporta tutti programmi degli
insegnamenti attivati nonche' le norme e le indicazioni utili per la
partecipazione dello studente alle varie attivita' universitarie.
Articolo 14
Esami e verifiche del profitto
1. Le Strutture didattiche competenti della Facolta' stabiliscono
e regolamentano, nell'ambito della loro programmazione, il tipo di
prove per la verifica del profitto, che determinano il superamento
del Corso e l'acquisizione dei crediti da parte degli studenti.
2. Nel caso in cui le prove consistano in esami orali o scritti la
votazione viene espressa in trentesimi e il voto minimo per il
superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi, mentre il voto
massimo puo' essere accompagnato dalla lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami puo'
tenere conto dei risultati conseguiti in altre eventuali prove di
verifica o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso.
4. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono
pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il
diritto di prendere visione dei propri elaborati una volta corretti.
5. Qualora la programmazione didattica preveda un unico esame o
un'unica prova di verifica finale per un insegnamento articolato in
piu' moduli, il profitto dello studente deve essere accertato
nell'ambito di ciascuno dei moduli previsti.
6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di
verifica del profitto sono nominate dal Preside e sono composte da
almeno due membri, il primo dei quali svolge le funzioni di
Presidente della Commissione ed e', di regola, il titolare del Corso;
il secondo e' un altro Professore o Ricercatore anche di ambito
disciplinare affine o un Cultore della materia.
7. Possono essere nominati Cultori della materia dal Consiglio di
Facolta', su proposta delle Strutture didattiche interessate, i
Dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito una Laurea
magistrale o una Laurea secondo il previgente ordinamento da almeno
cinque anni, che siano autori di almeno due pubblicazioni a stampa.
Articolo 15
Doveri didattici dei docenti
1. La Facolta', nel rispetto delle competenze
scientifico-disciplinari, assegna ai docenti e ricercatori i compiti
didattici, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di
orientamento e di tutorato, sulla base dell'organizzazione in moduli,
del numero di studenti nonche' dell'equa distribuzione del carico
didattico.
2. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad assicurare lo
svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attivita' di
orientamento, di tutorato, di supporto alla didattica, di
partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per
il conseguimento dei titoli di studio, secondo l'impegno orario
stabilito dalle vigenti norme di stato giuridico.
3. Ogni docente deve assicurare una quantita' settimanale minima
di attivita' didattica e tutorale, stabilita dal Regolamento di
Facolta', nel corso dell'intero anno accademico. Il ricevimento degli
studenti dovra' essere assicurato in modo continuativo nel corso
dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi
noti.
4. Ciascun docente e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni
dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere
giustificata da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata
al Preside ed agli studenti. In caso di assenza prolungata il
Preside, sentito il Consiglio di Facolta', provvedera' alla
sostituzione del titolare nelle forme piu' adeguate ad assicurare la
continuita' del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
5. I docenti sono tenuti a certificare tutte le proprie attivita'
didattiche annotando nell'apposito registro gli argomenti trattati,
gli orari di svolgimento delle lezioni, le ore dedicate al
ricevimento degli studenti, agli esami ed alle altre verifiche del
profitto, alle sedute di laurea, al tutorato, ai compiti
organizzativi. Il registro deve essere consegnato al Preside di
Facolta' entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo didattico per
essere conservato agli atti della Facolta'.
6. Nel registro di cui al precedente comma 5 sono indicate anche
le attivita' didattiche svolte in sostituzione del docente titolare
da parte di altro docente.
7. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi anche ai
docenti a contratto titolari di corsi di insegnamento.
Articolo 16
Conferimento titoli e rilascio diplomi e certificazioni
1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale.
L'ordinamento didattico del Corso di studio disciplina:
a) le modalita' della prova; b) le modalita' della valutazione
conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attivita'
formative precedenti e sulla prova finale nonche' di ogni altro
elemento rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea magistrale e' prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
3. La Commissione per il conferimento del titolo di laurea e di
laurea magistrale, valuta il candidato avendo riguardo all'intera
carriera dello studente, alle valutazioni sulle attivita' formative
pregresse nonche' allo svolgimento della stessa prova finale. La
valutazione e' espressa in centodecimi. La prova si intende superata
con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di
valutazione massima di 110/110 puo' concedere la lode.
4. La Commissione giudicatrice della prova finale redige apposito
verbale sullo svolgimento e sull'esito della medesima prova.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate
del Preside di Facolta' e sono composte da almeno 7 membri la
maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo.
6. I1 conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri
atenei italiani o stranieri e' disciplinato da apposite convenzioni
con gli atenei stessi.
7. L'Universita' rilascia, in conformita' alla normativa vigente
sulla certificazione e sulla trasparenza amministrative, i diplomi
relativi ai titoli di studio di primo livello o laurea, di secondo
livello o laurea magistrale, nonche' i diplomi di specializzazione,
dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo
livello, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti
ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti,
con l'osservanza dei limiti previsti dalla normativa in vigore sulla
tutela dei dati personali.
8. L'Universita', insieme con le attestazioni dei titoli di studio
e di ricerca di cui al comma precedente dei titoli di studio,
rilascia, a norma dell'articolo 11, comma 8, del D.M. 22 ottobre
2004, n. 270, un certificato, con le principali indicazioni relative
al curriculum specifico seguito dallo studente, servendosi di modelli
conformi a quelli in uso presso i Paesi dell'U.E., allegati al
presente regolamento.
Articolo 17
Riconoscimento degli studi compiuti all'estero
1. Gli studenti dell'Universita' possono svolgere parte dei propri
studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito
dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Universita' che
potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
2. L'Universita' favorisce gli scambi di studenti con Universita'
estere secondo un principio di reciprocita', mettendo a disposizione
degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un
supporto organizzativo agli scambi.
3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso
Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facolta' su
proposta dei Consigli di Corso di studio, a meno che, nell'ambito di
accordi di scambio, siano state approvate dal Consiglio Accademico
tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso
Universita' partner.
4. L'Universita' riconosce come crediti quelli ottenuti per il
tramite di esami o tirocini, ovvero di altre attivita' formative
previste dalla normativa vigente.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di
tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le
corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale
o individuale dello studente.
6. Il Consiglio di Facolta' attribuisce agli esami convalidati la
votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione
precedentemente fissate.
7. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento
dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
8. Nel caso in cui uno studente chieda di essere trasferito ad
altra Universita', nella certificazione della carriera scolastica
dello studente medesimo, previa delibera del Consiglio di Facolta',
viene fatta menzione delle attivita' formative compiute all'estero,
ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione
dell'attivita' formativa sia in Italia che all'estero, anche se non
convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami
superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.
9. Il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio conseguiti
all'estero ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso
l'Universita', e' approvato dal Consigli Accademico in conformita'
alle leggi in vigore e ai decreti ministeriali, su richiesta e previo
parere delle strutture didattiche interessate.
Articolo 18
Tipologia dei titoli e corsi di studio
1. L'Universita' rilascia titoli di studio di primo livello o
Laurea, di secondo livello o Laurea Magistrale, diplomi di
specializzazione, Dottorati di ricerca, Master universitari di primo
e secondo livello, nonche' Diplomi e Certificazioni di competenza, in
Lingua e cultura italiana.
2. I Corsi di Studio per il conseguimento dei titoli delle
certificazioni e dei diplomi rilasciati dall'Universita' si
articolano nel modo seguente:
a) Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per
docenti di lingua italiana a stranieri; b) Corso di laurea in
operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea
(classe 6); c) Corso di laurea magistrale in programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea
(classe 57/S).
3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le
modalita' previste dalle Leggi e Decreti in vigore e viene
regolamentato dall'articolo 16 del presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' puo'
rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente
con altri Atenei italiani ed esteri.
Articolo 19
Corso di laurea per "Operatori pluridisciplinari e interculturali
d'area mediterranea"(Classe di laurea n. 6 in "Scienze del servizio
sociale").
1. All'interno della Facolta' di "Scienze della societa' e della
formazione d'area mediterranea" e' istituito il Corso di laurea per
"Operatori pluridisciplinari e multiculturali d'area mediterranea"
(Classe delle lauree in "Scienze del servizio sociale", n. 6).
Articolo 20
Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea.
1. Il Corso e' strutturato in modo da fornire agli studenti le
competenze e le capacita', non solo linguistiche, ma altresi'
socio-assistenziali, pedagogiche, economiche e giuridiche, necessarie
ad interagire con le culture e le popolazioni dei Paesi del Bacino
del Mediterraneo o permeati delle civilta' che in esso hanno avuto
origine (come i Paesi ispano-americani), nella prospettiva di uno
sviluppo delle relazioni sociali interculturali e multietniche e
della eliminazione di situazioni di disagio, riferite a singoli come
pure a gruppi e comunita' anche di immigrati.
Articolo 21
Ambiti occupazionali previsti per i laureati.
1. I laureati possono trovare sbocchi occupazionali nelle
strutture di servizio alla persona, frutto di iniziative della
societa' civile (volontariato, enti no profit, organizzazioni non
governative) o emanazione di istituzioni pubbliche nei settori
scolastici, assistenziali, giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi
commerciali e turistici, negli ambiti della formazione e della
ricerca.
Articolo 22
Conoscenze richieste per l'accesso (per le quali non e' prevista una
verifica)
1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea, e per
le quali non e' prevista una verifica sono quelle conseguite con
diplomi di scuola secondaria, rilasciati al termine di un Corso di
studi di durata quinquennale; per gli studenti stranieri, si richiede
inoltre un'adeguata competenza linguistica italiana certificata in
base alle norme per l'ammissione di tali studenti ai corsi
universitari.
Articolo 23
Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale e' costituita dall'esame su di una breve tesi
di laurea scritta in una delle discipline studiate, con riferimenti
interdisciplinari e la verifica della conoscenza di una lingua
straniera per gli italiani e della lingua italiana per gli stranieri.
Articolo 24
Articolazione del Corso di laurea
1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale
delle attivita' formative, svolte mediante corsi di insegnamento,
seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e
tirocini:
----> Vedere immagini alle pagg. 46 e 47 <----
Articolo 25
Previsioni integrative sul Corso di laurea
1. Per le carenze nella conoscenza della lingua italiana da parte
degli studenti stranieri evidenziatesi nel corso degli studi, non
ostante l'esibizione al momento dell'ammissione di una regolare e
formale certificazione di competenza linguistica, la Facolta' puo'
disporre con apposita delibera l'assolvimento di opportuni debiti
formativi.
2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' formative
consistono in corsi di insegnamento frontale, seminari,
esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini.
3. Al fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello
svolgimento delle attivita' formative riservate alla loro libera
scelta il Consiglio di Facolta' disporra', anno per anno,
l'attivazione di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto
degli studi, in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle
ulteriori conoscenze linguistiche previste fra le altre attivita'
formative.
4. La verifica della conoscenza di una lingua straniera vertera',
per gli studenti italiani, su Lingua e traduzione - Lingua spagnola
(L-LIN/07) oppure su Lingua e letteratura araba (secondo corso,
L-OR/12), mentre per gli studenti stranieri su Linguistica italiana
(secondo corso, L-FIL-LET/12).
Articolo 26
Iscrizione alla Classe delle laurea magistrali
1. La Laurea di "Operatore pluridisciplinare e interculturale
d'area mediterranea" rende possibile l'iscrizione alla classe delle
lauree magistrali in programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali (57/S).
Articolo 27
Corso di laurea magistrale in
"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
d'area mediterranea" (Classe delle lauree specialistiche
in"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali"
n. 57/S).
1. All'interno della Facolta' di "Scienze della societa' e della
formazione d'area mediterranea" e' istituito il Corso di laurea
magistrale in "Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali d'area mediterranea" (Classe delle lauree
specialistiche in "Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali" n. 57/S).
Articolo 28
Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea
1. Il Corso si propone di fornire le competenze utili per la
ideazione, la programmazione e l'attuazione di politiche sociali,
nonche' particolari capacita' nel campo delle conoscenze empiriche
dei diversi sistemi, anche da un punto di vista comparativo e in una
prospettiva di relazioni interetniche e multiculturali d'area
mediterranea.
Articolo 29
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
1. Il Corso si propone di formare personale dotato delle
necessarie attitudini per l'offerta di servizi sociali nei settori
della sanita', del turismo e del commercio, delle istituzioni, della
famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e marginalita' sociale,
delle pari opportunita' e dei soggetti deboli.
Articolo 30
Titoli di ammissione al Corso di laurea magistrale
1. Costituisce titolo di ammissione, senza alcun debito formativo,
il possesso della laurea per "Operatore pluridisciplinare e
multiculturale d'area mediterranea". Potranno, inoltre, essere
ammessi i laureati delle classi di laurea in "Scienze del Servizio
Sociale", in "Scienze dei servizi giuridici", in "Scienze della
mediazione linguistica" e i laureati, in genere, in Scienze
umanistiche, economiche, pedagogiche, psicologiche, politiche,
turistiche e sociologiche, previa verifica dell'assolvimento dei
debiti formativi volta per volta stabiliti dal Consiglio di Facolta',
secondo le modalita' e i termini precisati nel Regolamento didattico
del Corso di studio e nel Manifesto didattico.
Articolo 31
Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale consiste in una tesi sperimentale o di ricerca,
condotta sotto la guida di un docente relatore, in modo tale da
offrire un contributo originale in una delle discipline studiate.
Articolo 32
Articolazione del Corso di laurea magistrale
1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale
delle attivita' formative, svolte mediante corsi di insegnamento,
seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e
tirocini:
----> Vedere immagini alle pagg. 49 e 50 <----
Articolo 33
Previsioni integrative sul Corso di laurea magistrale
1. Le modalita' di svolgimento delle attivita' formative
consistono in corsi di insegnamento frontale, seminari,
esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini.
2. Al fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello
svolgimento delle attivita' formative riservate alla loro libera
scelta il Consiglio di Facolta' disporra', anno per anno,
l'attivazione di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto
degli studi, in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle
ulteriori conoscenze linguistiche previste fra le altre attivita'
formative.
Titolo II
Articolo 34
Articolazione dei Corsi ordinari della "Scuola Superiore di
orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per
stranieri"
1. I Corsi ordinari della "Scuola Superiore di orientamento e alta
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri", di seguito
denominata "Scuola", si articolano in sei livelli: i primi cinque di
durata mensile o trimestrale e il sesto di durata semestrale. Tutti i
Corsi ordinari si concludono con un esame finale.
2. I Corsi di Primo, Secondo, Terzo e Quarto livello prevedono un
insegnamento della lingua e cultura italiana a livello elementare ed
intermedio. Tale insegnamento ha come obiettivo un graduale
apprendimento delle quattro abilita' fondamentali e consente il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua scritta e
orale che permetta di affrontare argomenti della realta' quotidiana,
di inserirsi in contesti culturali piu' complessi ed esprimersi in
modo chiaro e dettagliato su vari argomenti anche con interlocutori
di Lingua Madre .
3. I Corsi di Quinto livello consentono il consolidamento delle
competenze linguistiche e comunicative, l'approfondimento delle
strutture grammaticali piu' complesse, l'arricchimento del lessico.
Lo studente e' introdotto all'approccio linguistico con la
letteratura, la storia, l'arte, il cinema italiani.
4. I Corsi di Sesto livello si articolano in due indirizzi, uno a
carattere umanistico-letterario e l'altro a carattere
tecnico-economico. La lingua viene analizzata nei suoi aspetti
ortografici, grammaticali, lessicali e stilistici. Lo studente e'
messo in condizione di affrontare analisi testuali dal punto di vista
semantico,strutturale e formale. Alla lingua italiana, che conserva
il suo ruolo centrale, vengono accostate discipline umanistiche o
tecniche, specifiche dei vari indirizzi.
Articolo 35
Ammissione ai Corsi ordinari della Scuola
1. I Corsi ordinari sono aperti a tutti i cittadini stranieri ed
agli italiani residenti all'estero di eta' non inferiore ai sedici
anni.
2. Per l'iscrizione ai Corsi di Primo livello, riservata a
studenti che non hanno alcuna conoscenza della lingua italiana, non
e' richiesta alcuna attestazione preliminare.
3. L'ammissione ai Corsi di Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto
livello puo' avvenire:
a) direttamente se lo studente ha superato le prove d'esame del
Corso immediatamente inferiore; b) previo test di accertamento del
livello di competenza linguistica che stabilira' il livello del Corso
al quale lo studente puo' accedere.
4. Lo studente che, al termine di un Corso di Primo, Secondo,
Terzo e Quarto livello non superasse le relative prove d'esame non
puo' essere ammesso a un Corso immediatamente superiore. Per
l'ammissione al Corso di Sesto livello e' necessario avere superato
una prova d'esame specifica per il detto livello.
5. Solo in casi eccezionali, a Corsi gia' avviati e in ogni caso
non oltre il primo mese di lezione, i Docenti, previa dichiarazione
congiunta, possono consentire, tramite attestazione di idoneita', il
trasferimento di studenti da un Corso a quello superiore o inferiore.
Articolo 36
Iscrizione frazionata, obbligo e computo delle frequenze presso i
Corsi ordinari della Scuola
1. Lo studente che intenda seguire un Corso ordinario deve
frequentarlo per l'intera durata. Tuttavia, quando impedimenti
oggettivi non gli consentano una permanenza prolungata nella sede
universitaria, i singoli periodi di frequenza saranno computati, ai
fini dell'ammissione agli esami, nei termini consentiti dal
successivo articolo 28.
2. Limitatamente ai primi cinque livelli, potra' essere computata,
ai sensi del comma precedente, anche l'iscrizione ai Corsi
straordinari, di durata mensile o bimestrale, purche' dello stesso
livello del Corso di cui lo studente intende sostenere l'esame. E'
necessaria, in ogni caso, l'attestazione della regolare frequenza.
3. Lo studente che si trovasse nella necessita' di scaglionare la
frequenza di un Corso nel tempo e che fosse interessato a sostenere
gli esami di un Corso ordinario per ricevere il relativo certificato
o diploma, dovra' organizzare i suoi periodi di frequenza in funzione
del calendario dei Corsi, di modo che la sua prima iscrizione
coincida col primo mese dei Corsi (gennaio, aprile, ottobre), la
seconda col secondo mese dei Corsi (febbraio, maggio, novembre) e
cosi' via.
4. Chi non fosse interessato ad ottenere il certificato o diploma
di competenza della Lingua italiana puo' iscriversi a una frazione
mensile o bimestrale del Corso ordinario del livello cui e' stato
ammesso. Coloro i quali iniziano la frequenza dopo l'avvio delle
lezioni vengono inseriti in classi gia' formate e seguono la parte
del programma non ancora svolta. Nel mese conclusivo dei Corsi non si
accettano studenti cui manca l'ultima frazione mensile per completare
il periodo di frequenza richiesto per l'ammissione agli esami.
Articolo 37
Ammissione agli esami dei Corsi ordinari della Scuola
1. Il periodo di frequenza richiesto per sostenere gli esami e' di
tre mesi nei Corsi di Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto livello
e puo' essere frazionato nell'arco massimo di tre anni accademici;
nel Corso di Sesto livello e' di sei mesi, frazionabile nell'arco di
tre anni.
2. La frequenza deve essere comprovata dai Docenti del Corso
seguito dallo studente. Una frequenza giudicata non regolare preclude
il diritto a sostenere gli esami finali di profitto. Per effetto di
tale disposizione, la domanda di ammissione agli esami avanzata dallo
studente a lezioni non ancora concluse e' da considerarsi accettata
con riserva fino a che la sua regolare frequenza non sia stata
comprovata da tutti i Docenti del Corso seguito.
3. Eventuali assenze o ritardi nell'iscrizione sono di norma
tollerati fino a un limite massimo di dieci giorni. Oltre questo
limite, il Collegio dei Docenti, su motivata e documentata richiesta
dello studente, valutera' se ammetterlo o no alle prove d'esame.
4. Ove si verifichi il caso previsto dal quinto comma del
precedente articolo 10, nel calcolo della frequenza al Corso cui lo
studente e' stato trasferito andra' considerato anche il periodo
trascorso nella classe di provenienza.
5. Non puo' essere ammesso agli esami chi non sia in regola col
versamento delle tasse di iscrizione e di frequenza.
Articolo 38
Esami dei Corsi ordinari della Scuola
1. Gli studenti iscritti ai Corsi di lingua e cultura italiana,
per ottenere il certificato o il diploma relativo al livello
frequentato, devono superare gli esami di profitto in tutte le
discipline previste dal loro piano di studi.
2. Gli esami di Lingua italiana e di Linguistica italiana
consistono in una prova scritta e in una prova orale, cui si e'
ammessi previo superamento della prima. In caso di insufficienza
nella prova orale, lo scritto non dovra' essere ripetuto.
3. Le prove d'esame degli altri insegnamenti sono di norma orali,
ferma restando la facolta' da parte di ciascun docente di adottare
forme ulteriori di accertamento del profitto conseguito dagli
allievi. In ogni caso, la valutazione finale del candidato sara'
espressa da un unico voto.
4. Gli esami relativi alle singole discipline, fatta eccezione per
quelli di Lingua italiana e di Linguistica italiana, non
interferiscono fra loro, ne' quindi l'esito negativo di uno puo'
pregiudicare il buon esito di altri.
5. I voti si esprimono in trentesimi. La media finale e' calcolata
aritmeticamente sulla base dei voti riportati nei vari esami
sostenuti. A tal fine, la lode e' conteggiata come un trentesimo in
piu'. Non si terra' conto di eventuali voti negativi. La media
risultante verra' arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che
la frazione di punto ottenuta sia maggiore o minore della meta'.
6. Gli appelli d'esame avranno una cadenza trimestrale, al termine
di ogni ciclo dei Corsi.
7. Lo studente ha facolta' di sostenere parte degli esami anche in
sessioni successive a quelle di iscrizione ai Corsi, purche' completi
il suo curriculum entro e non oltre il terzo anno dall'iscrizione.
Scaduto tale periodo, eventuali esami sostenuti cadranno in
prescrizione.
8. Di norma, salvo cause di forza maggiore, lo studente sosterra'
gli esami, nei tempi sopra stabiliti, con i Docenti di cui ha seguito
i Corsi.
9. Durante le sessioni d'esame la didattica dei Corsi ordinari
viene sospesa.
Articolo 39
Certificati, diplomi e attestati relativi ai Corsi ordinari della
Scuola
1. Superate le prove d'esame, vengono rilasciati:
a) il certificato di competenza della Lingua italiana, con
indicazione del Livello seguito e della media finale riportata,
relativamente ai primi quattro Livelli; b) il certificato di
competenza della Lingua e della Cultura italiana, con indicazione del
Livello, nonche' della media finale riportata, relativamente al Corso
di Quinto livello; c) il diploma di Lingua e Cultura italiana, con
indicazione del livello e dell'indirizzo seguito, nonche' della media
finale riportata, relativamente al Corso di Sesto livello.
2. Chi non sostiene le prove d'esame puo' richiedere un attestato
di frequenza sempre che questa sia comprovata dai Docenti del Corso
ai sensi del precedente articolo 28.
Articolo 40
Piano degli studi dei vari livelli dei Corsi ordinari della Scuola
1. Il Primo livello ha durata mensile e consta di un Corso di
Lingua italiana e di Esercitazioni di Lingua italiana.
2. Il Secondo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso
di Lingua italiana, di Esercitazioni di Lingua e civilta' e di un
Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi.
3. Il Terzo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di
Lingua italiana, di un Approfondimento scritto della Lingua italiana,
di un Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi, di
esercitazioni di Cultura e civilta' italiane.
4. Il Quarto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di
Lingua italiana, di un Approfondimento scritto e orale della Lingua
italiana, di un Corso di Lingua italiana mediante supporti
audiovisivi, di un Corso di Cultura e Civilta' italiane.
5. Il Quinto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di
Lingua italiana, di un Approfondimento scritto e orale della Lingua
italiana, di un Corso di Cultura e civilta' italiane, di un Corso di
Lingua italiana nei testi letterari del novecento, di un Corso di
Storia del cinema o di Lingua mediante supporti audiovisivi.
6. Il Sesto livello ha durata semestrale e si articola,nell'arco
di due trimestri, in un indirizzo Umanistico-letterario e in un
indirizzo Tecnico-economico:
a) Indirizzo Umanistico-letterario
Primo trimestre
Sintassi e Stilistica
Linguistica generale I
Storia della lingua italiana I
Letteratura italiana I
Storia moderna
Storia dell'arte
Laboratorio di scrittura creativa
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del
Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro
indirizzo
Secondo trimestre
Linguistica generale II
Storia della letteratura calabrese (Storia della lingua italiana
II)
Letteratura italiana II
Storia contemporanea
Storia del cinema
Conversazione
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del
Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro
indirizzo.
b) Indirizzo Tecnico-economico
Primo trimestre
Approfondimento scritto e orale della lingua italiana
Composizione
Economia e gestione delle imprese
Esercitazioni di terminologia e corrispondenza commerciale
Storia economica
Istituzioni di diritto pubblico
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del
Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro
indirizzo
Secondo trimestre
Conversazione e tecniche di traduzione
Economia e gestione delle imprese
Storia economica
Istituzioni di diritto privato
Organizzazione aziendale
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del
Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro
indirizzo.
Articolo 41
Insegnamenti attivabili nell'ambito del Sesto livello dei Corsi
ordinari della Scuola
1. Gli insegnamenti non fondamentali in ciascun indirizzo
attivabili nell'ambito del Sesto livello sono i seguenti:
Approfondimento scritto e orale della lingua italiana
Composizione
Laboratorio di scrittura creativa
Lettura e recitazione
Conversazione e tecniche di traduzione
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto comunitario
Economia e gestione delle imprese
Diritto comparato europeo
Archeologia
Storia della Calabria
Geografia economica
Grammatica italiana
Storia dell'arte
Lessicografia e lessicologia italiana
Letteratura italiana
Letteratura italiana contemporanea
Letteratura calabrese
Lingua italiana
Linguistica generale
Linguaggio enogastronomico
Merceologia
Organizzazione aziendale
Politica economica
Sociolinguistica
Storia contemporanea
Storia del cinema italiano
Storia delle istituzioni religiose
Storia della filosofia italiana
Storia della lingua italiana
Storia della musica moderna e contemporanea
Storia dell'arte contemporanea
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia del Cristianesimo
Storia del teatro italiano
Storia economica
Storia moderna
Storia delle tradizioni popolari
Tecnica industriale e commerciale
2. L'attivazione degli insegnamenti non fondamentali e' deliberata
anno per anno dal Collegio dei Docenti.
Articolo 42
Attivita' didattiche integrative nei Corsi ordinari della Scuola
1. La frequenza alle esercitazioni indicate nel piano di studi e'
obbligatoria.
2. A completamento della didattica la cui frequenza e'
obbligatoria, si potranno programmare, previa approvazione del
Collegio dei Docenti, ulteriori esercitazioni, incontri seminariali,
conferenze e visite guidate al patrimonio naturale, artistico, civile
ed economico (locale e nazionale). La partecipazione a tali forme e
momenti di attivita' didattica integrativa e' facoltativa.
Articolo 43
Corsi straordinari della Scuola. Caratteristiche generali
1. Accanto ai Corsi ordinari, possono essere attivati, durante
l'anno, vari Corsi straordinari di diverso livello, per
l'apprendimento della lingua italiana o l'approfondimento delle
conoscenze linguistiche e culturali pregresse. Essi hanno durata
inferiore rispetto ai Corsi ordinari e non prevedono alcuna prova
d'esame.
2. I Corsi straordinari sono di due tipi:
a) Bimestrali b) Intensivi
3. Durante tutto l'arco dell'anno accademico possono essere
organizzati Corsi straordinari propedeutici ai Corsi di primo livello
per gli studenti privi di ogni conoscenza della lingua italiana.
Articolo 44
Ammissione ai Corsi straordinari bimestrali della Scuola
1. L'assegnazione degli iscritti ai Corsi straordinari avviene
secondo le stesse modalita' dei Corsi ordinari.
2. Lo studente che, frequentando un Corso ordinario di durata
mensile o un Corso intensivo, sottoponendosi a test di accertamento
delle competenze acquisite, non fosse giudicato idoneo all'ammissione
al livello superiore, verra' inserito, di norma, se intende
continuare nella frequenza dei Corsi, nella seconda frazione di un
Corso straordinario bimestrale. Qualora, dopo aver frequentato per
due mesi Corsi straordinari del medesimo livello, alla prova del test
di verifica non ottenesse risultato migliore, volendo continuare
potra' essere destinato, a richiesta, al terzo mese di un Corso
ordinario, con facolta' di avvalersi dei due mesi di frequenza del
Corso precedente per accedere agli esami finali.
Articolo 45
Corsi straordinari intensivi della Scuola
1. I Corsi straordinari intensivi si svolgono durante tutto il
corso dell'anno. Hanno durata variabile non superiore a quella
mensile e prevedono, di norma, un carico settimanale maggiore dei
Corsi normali per la didattica della Lingua italiana. Possono essere
attivati per i primi cinque livelli. Le classi sono formate da un
numero ridotto di studenti.
2. Tali Corsi consentono una piu' rapida acquisizione delle
competenze linguistiche fondamentali.
Articolo 46
Tipologia dei Corsi speciali della Scuola
1. I Corsi speciali sono programmati secondo una tipologia
diversificata; in essi sono ricompresi: il Corso di alta formazione
per Docenti di Lingua italiana come lingua straniera, il Corso di
Aggiornamento per Docenti di italiano come lingua straniera
(Lingua2), il Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana
a stranieri, Corsi di perfezionamento per mediatori
socio-linguistico-culturali (Euromediterranean Master's Degree), il
Corso per adulti stranieri residenti.
Articolo 47
Finalita' del Corso di alta formazione per
Docenti di lingua italiana come lingua straniera
1. Il Corso di alta formazione per l'insegnamento della lingua e
cultura italiana come lingua straniera e' finalizzato alla
preparazione professionale, per l'insegnamento nei corsi di italiano
tenuti fuori dal nostro Paese, degli allievi stranieri o italiani
residenti all'estero.
Articolo 48
Titoli e requisiti per l'ammissione al
Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come
lingua straniera
1. Gli allievi del Corso di alta formazione per Docenti di lingua
italiana come lingua straniera devono essere in possesso di titoli di
studio validi per l'ammissione ai Corsi universitari nei Paesi di
origine o di residenza, aver maturato un congruo periodo di studio
della lingua italiana ed eventualmente esperienze di lavoro nel campo
dell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.
2. L'accesso al Corso sara' subordinato all'accertamento della
competenza linguistica mediante test, ove l'allievo non sia gia' in
possesso di una certificazione di adeguata competenza nella lingua
italiana.
Articolo 49
Piano di studi del
Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come
lingua straniera
1. Sono insegnamenti fondamentali del Corso di alta formazione per
Docenti di lingua italiana come lingua straniera:
Glottodidattica
Didattica della lingua italiana
Parlato e didattica dell'italiano
Linguistica generale
Linguistica italiana
Letteratura italiana
Letteratura classica
Filologia italiana
Storia d'Italia moderna e contemporanea
Storia dell'Arte
Insegnamento della lingua italiana negli audiovisivi
2. Sono inoltre previsti i seguenti seminari specialistici:
Fonetica e fonologia della lingua italiana
Composizione
- Laboratorio di scrittura creativa
- Conversazione
Tecniche di traduzione
Archeologia
- Canto e musicologia mediterranea
- Storia della musica
Filosofia
Linguaggi settoriali (commerciale, turistico, enogastronomico)
Storia del cinema italiano
Storia delle minoranze linguistiche della Calabria
Storia delle evoluzioni socio-economiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Economia politica
Tradizioni popolari
Storia della Calabria
Storia della lingua italiana
Storia della letteratura Calabrese
Articolo 50
Prove finali e crediti del Corso di Alta Formazione
per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera
1. Agli allievi che superano le prove finali del Corso di Alta
Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera sono
riconosciuti dall'Universita' 60 crediti formativi universitari
spendibili nel Corso di laurea di cui all'art. 19.
Articolo 51
Finalita' del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2
1. Il Corso, rivolto a Docenti che gia' insegnano Lingua italiana
all'estero, si propone di perfezionare le competenze linguistiche e
didattiche dei Docenti di Lingua italiana come Lingua2 e di
provvedere al loro aggiornamento.
Articolo 52
Piano di studi del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano
Lingua2
1. Il piano di studi del Corso di aggiornamento per Docenti di
italiano Lingua2 e' cosi' articolato:
Didattica della lingua
Lingua (composizione, conversazione e traduzione)
Conferenze su temi di cultura italiana e di attualita'
2. Alcune ore del Corso saranno dedicate ad attivita' di tirocinio
nelle diverse classi dei Corsi di lingua e cultura italiane della
Scuola.
Articolo 53
Finalita' del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana
a stranieri
1. Il Corso e' finalizzato alla preparazione professionale di
Docenti di Lingua italiana in Italia e all'estero, ed e' riservato ad
allievi italiani.
2. I programmi del Corso possono essere ulteriormente specificati
o integrati rispetto al normale piano degli studi definito dal
successivo articolo 46 sulla base di apposite convenzioni stipulate
dall'Universita' con le varie istituzioni scolastiche e sociali
eventualmente interessate allo svolgimento del Corso.
3. Specifiche attivita' di insegnamento linguistico settoriale, di
tirocinio per "facilitatori linguistici" e di esercitazioni
seminariali per la formazione di formatori possono essere programmate
sulla base delle convenzioni di cui al comma precedente.
4. La durata del Corso puo' variare da un minimo di due mesi ad un
massimo di sei mesi in rapporto all'ampiezza del programma di studio
Articolo 54
Titoli e requisiti per l'ammissione al
Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a
stranieri
1. Gli aspiranti all'ammissione al Corso di perfezionamento per
Docenti di Lingua italiana a stranieri dovranno essere in possesso
del Diploma di Laurea in discipline umanistiche o di un titolo
equipollente in base alle norme in vigore.
Articolo 55
Piano degli studi prove finali e crediti del Corso di perfezionamento
per Docenti di Lingua italiana a stranieri
1. Le tematiche fondamentali del Corso di perfezionamento per
Docenti di Lingua italiana a stranieri sono le seguenti:
- letteratura italiana nella seconda meta' del Novecento
- repertorio linguistico italiano contemporaneo
- l'Italia nella seconda meta' del Novecento
- glottodidattica.
2. Le attivita' applicative del Corso di perfezionamento per
Docenti di Lingua italiana a stranieri riguarderanno criteri di
selezione e analisi di testi, parlati e scritti, di varia natura
funzionale e contestuale, tratti dal comunicare quotidiano, dei
settori dei mass-media e delle attivita' professionali,
tecnico-scientifiche, sportive; e i criteri di selezione, analisi e
uso di materiale esercitativo e di strumenti di supporto per
l''attivita' didattica, in rapporto a ciascun livello di
insegnamento.
3. Agli allievi che superano le prove finali fissate a conclusione
del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua Italiana a
Stranieri sono attribuiti 15 o 30 crediti formativi universitari,
spendibili presso il Corso di laurea Magistrale di cui all'articolo
22, secondo che la durata del Corso di Perfezionamento sia o no
inferiore ai quattro mesi.
Articolo 56
Corsi di perfezionamento per mediatori socio-linguistico-culturali
d'area mediterranea (Euromediterranean Master's Degree) e Corsi di
Dottorato di ricerca
1. I Corsi perseguono l'obiettivo di fornire, ai sensi
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e
successive modifiche o integrazioni, un'elevata e qualificata
formazione, mediante l'internazionalizzazione della programmazione
didattica e lo scambio di allievi e di docenti tra i vari Paesi, a
quanti si propongono di espletare la propria professione in ambito,
culturale e formativo, socio-assistenziale, politico e commerciale,
nel contesto delle comunicazioni interculturali e delle relazioni
sovranazionali dei popoli europei e del bacino del Mediterraneo.
2. I Corsi sono, di volta in volta, programmati ed attivati sulla
base di accordi di cooperazione internazionale con una o piu'
Universita' di un Paese europeo o del bacino del Mediterraneo; sono
aperti ad un numero determinato di partecipanti per meta' italiani e
per meta' provenienti dal Paese cui appartiene l'Universita' partner
nell'accordo di cooperazione.
3. I Corsi sono suddivisi in dodici moduli d'insegnamento della
durata di cinque giorni ciascuno, per un impegno d'aula di quattro
ore giornaliere ed altre quattro ore dedicate alle esercitazioni ed
allo studio. A conclusione di ogni Corso sono previsti due stages di
perfezionamento all'estero della durata di una settimana ciascuno.
Uno dei due stages puo' anche essere tenuto alla fine della prima
fase di svolgimento di ciascun Corso.
4. All'Euromediterranean Master's Degree sono riconosciuti
sessanta crediti formativi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7
del D.M. n. 270 del 2004, nonche' gli altri crediti formativi
fruibili all'estero sulla base di quanto previsto dalla convenzione
di cooperazione e dagli accordi relativi alla mobilita'
internazionale degli studenti.
5. Agli allievi che avranno frequentato regolarmente il corso (con
non oltre il 10% di assenze) e che avranno superato l'esame finale,
e' rilasciato, a firma congiunta dei Rettori delle Universita'
cooperanti e del Coordinatore didattico della Scuola, un
Euromediterranean Master's Degree - Diploma di perfezionamento per
mediatore socio-linguistico-culturale d'area mediterranea, ai sensi
dell'articolo 17 del D.P.R. n. 162 del 1982 e dell'articolo 7 del
D.M. n. 270 del 2004 e, come supplemento un certificato che, secondo
modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell'U.E. contenga le
principali indicazioni relative allo specifico curriculum seguito
dallo studente per conseguire il titolo.
6. Per finalita' analoghe a quelle individuate dal primo comma e
sulla base di accordi programmatici conclusi alla stregua del secondo
comma di quest'articolo possono essere attivati Corsi di Dottorato di
Ricerca nel rispetto delle leggi e dei decreti in vigore e, in
particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210, del correlato Regolamento ministeriale e
successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 57
Titoli e requisiti d'ammissione all'Euromediterranean Master's Degree
1. I Corsi dell'Euromediterranean Master's Degree sono aperti ad
allievi italiani e stranieri che siano in possesso di un diploma di
laurea in discipline umanistiche o di un equivalente titolo di studio
in base alle norme in vigore e abbiano una conoscenza di base, gli
italiani della lingua del Paese cui appartengono i partners
universitari dell'accordo di cooperazione, gli stranieri della lingua
italiana.
Articolo 58
Piano degli studi dell'Euromediterranean Master's Degree
1. Le tematiche fondamentali dell'Euromediterranean Master's
Degree, i cui precisi contenuti programmatici vanno specificati volta
per volta in ciascun accordo di cooperazione, riguardano i seguenti
ambiti disciplinari:
Discipline sociologiche e psicosociali
Discipline linguistiche italiane e straniere
Discipline della comunicazione pubblica e istituzionale
Discipline economiche e statistiche
Discipline giuridiche
Discipline storico-filosofiche
Discipline politologiche
Discipline demoantropologiche
2. Altre attivita' formative da inserire nei programmi
dell'Euromediterranean Master's Degree accanto a quelle connesse alle
tematiche fondamentali riguardano:
-Abilita' informatiche e relazionali
-Approfondita conoscenza almeno di una lingua diversa dalla
propria
-Esercitazioni pratiche, tirocini, stages.
Articolo 59
Corso per adulti stranieri residenti
1. Il Corso e' riservato ad adulti stranieri forniti di regolare
permesso di soggiorno dimoranti nella Regione Calabria.
2. Il Corso e' suddiviso in due livelli. Il primo livello e'
rivolto ad adulti che possiedono un'incerta competenza linguistica di
base ed e' dedicato allo studio delle strutture linguistiche, alla
trattazione di argomenti di cultura e civilta' italiana e alla
conversazione. Il secondo livello e' rivolto ad adulti che possiedono
una competenza linguistica di base ed e' dedicato all'affinamento
delle strutture linguistiche, al perfezionamento della lingua
scritta, all'approfondimento di argomenti di cultura e civilta'
italiane e alla conversazione.
3. Il Corso si sviluppa per un totale di centoventi ore di
lezione, suddivise in sei ore settimanali, per tre giorni la
settimana in orari compatibili con gli eventuali impegni di lavoro
degli iscritti.
Articolo 60
Strutture didattiche dell'Universita'
1. Le strutture didattiche dell'Universita' sono costituite dalla
"Facolta' di Scienze della Formazione d'Area Mediterranea", e dalla
connessa "Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in
lingua e cultura italiane per stranieri".