(Convenzione-art. V)
                             Articolo V 
              Trasporto di persone in caso di emergenza 
 
  a) Al fine di assicurare l'evacuazione di persone per sottrarle  ad
una minaccia alla sicurezza della loro vita,  un  Governo  contraente
puo' autorizzare il trasporto sulle proprie  navi  di  un  numero  di
persone superiore al  numero  permesso  in  altre  circostanze  dalla
presente Convenzione. 
  b) Un'autorizzazione di tale natura non  priva  gli  altri  Governi
contraenti  del  diritto  di  controllo  ai  termini  della  presente
Convenzione su tali navi, allorche' esse toccano i loro porti. 
  c) Avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura  deve  essere
inviato al Segretario generale dell'Organizzazione a cura del Governo
contraente che  l'ha  rilasciata  unitamente  ad  un  rapporto  sulle
circostanze di fatto.