(Convenzione - art. 13)
                            Articolo 13. 
      Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione. 
 
  1. La presente Convenzione resta aperta alla firma, presso la  sede
dell'Organizzazione, dal 15 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, e resta
in seguito aperta all'adesione.  Gli  Stati  possono  divenire  Parti
della presente Convenzione mediante: 
    a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 
o 
    b) firma con riserva di ratifica,  accettazione  o  approvazione,
seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o 
    c) adesione. 
  2.  La  ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione   o   l'adesione
avvengono mediante il deposito di uno strumento a tale  scopo  presso
il Segretariato generale dell'Organizzazione. 
  3. Il Segretario generale della Organizzazione  informa  tutti  gli
Stati che hanno firmato la presente  Convenzione  o  che  vi  abbiano
aderito di ogni firma o del  deposito  di  ogni  nuovo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di  approvazione  o  di  adesione  nonche'
della data di tale deposito.