(Convenzione - art. 15)
                            Articolo 15. 
                         Entrata in vigore. 
 
  1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data
in cui non meno di 15 Stati le cui flotte mercantili rappresentino in
totale non meno del 50 per cento del tonnellaggio lordo di  tutta  la
flotta  mercantile  mondiale,  sono  divenute  Parti  della  presente
Convenzione conformemente alle disposizioni in accordo con l'articolo
13. 
  2. Un Allegato facoltativo entra in vigore dodici mesi dopo la data
in cui le condizioni enunciate al paragrafo 1 del  presente  articolo
siano state soddisfatte per il presente Allegato. 
  3. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente
Convenzione o che vi hanno aderito, della data della sua  entrata  in
vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 2  del  presente
articolo. 
  4. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione della Convenzione  o  di  un  qualsiasi
Allegato facoltativo o di adesione ad essi dopo che le condizioni che
regolano la loro entrata in vigore siano state soddisfatte  ma  prima
della  loro  entrata  in   vigore,   la   ratifica,   l'accettazione,
l'approvazione o l'adesione hanno efficacia al  momento  dell'entrata
in vigore della Convenzione o dell'Allegato facoltativo  o  tre  mesi
dopo la data del deposito dello strumento, ove quest'ultima data  sia
posteriore. 
  5. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione della  Convenzione  o  di  un  Allegato
facoltativo, o di adesione ad essi dopo la loro entrata in vigore, la
Convenzione o l'Allegato facoltativo acquistano  efficacia  tre  mesi
dopo la data del deposito dello strumento. 
  6. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di  approvazione  o
di adesione depositato dopo la data  in  cui  siano  state  osservate
tutte le condizioni previste all'articolo 16 per l'entrata in  vigore
di  un  emendamento  alla  presente  Convenzione  o  ad  un  Allegato
facoltativo, si applica  al  testo  modificato  della  Convenzione  o
dell'Allegato facoltativo.