Articolo 18. Denuncia. 1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti della Convenzione in ogni momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la Convenzione o un tale Allegato entri in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia e' effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che comunica il tenore e la data di tale notifica nonche' la data in cui la denuncia acquista efficacia a tutte le altre Parti. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica o allo spirare di ogni altro termine piu' importante enunciato nella notifica.