(Convenzione - art. 18)
                            Articolo 18. 
                              Denuncia. 
 
  1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo puo' essere
denunciato da una qualsiasi delle Parti  della  Convenzione  in  ogni
momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire  dalla
data in cui la Convenzione o un tale Allegato  entri  in  vigore  nei
confronti di tale Parte. 
  2. La denuncia e' effettuata mediante notifica scritta  indirizzata
al Segretario generale dell'Organizzazione che comunica il  tenore  e
la data di tale notifica nonche' la data in cui la denuncia  acquista
efficacia a tutte le altre Parti. 
  3. La denuncia ha effetto dodici  mesi  dopo  la  data  in  cui  il
Segretario generale dell'Organizzazione ne  ha  ricevuto  notifica  o
allo spirare di ogni altro termine piu'  importante  enunciato  nella
notifica.