(Tabella B)
                              TABELLA B 
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA' PER  UNA  VOLTA
                                TANTO 
 
  1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra
le mani. 
  2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o  non  dalla
perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano. 
  3) La perdita delle ultime due falangi di uno  degli  indici  e  di
quelle di altre due dita fra  le  mani,  che  non  siano  quelle  dei
pollici e dell'altro indice. 
  4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici. 
  5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata  o
non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani. 
  6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque  dita  fra  le
mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di  quattro
dita fra le mani compreso uno degli indici. 
  7) La perdita totale di tre o due dita  di  uno  o  dei  due  piedi
compreso un alluce  (con  integrita'  del  corrispondente  metatarso)
ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi  che  non  siano
gli alluci. 
  8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non  da  quella
della falange ungueale di due dita o  di  uno  solo  dello  stesso  o
dell'altro piede. 
  9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei  due
alluci, insieme con la perdita completa  della  falange  ungueale  di
altre quattro o tre dita fra i due piedi. 
  10) La perdita totale della falange ungueale di otto o  sette  dita
tra i due piedi, che non siano gli alluci. 
  11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare. 
  12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'. 
  13) La distonia spastica diffusa del colon. 
  14) Ernie viscerali contenibili. 
  15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado. 
  16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di  conversazione  da
ad concham a metri uno. 
  17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi  che
riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale. 
  18) L'epifora. 
 
           CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A E B 
 
  a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art.
11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va
esteso  alle  infermita'  elencate  nella  tabella  E,  avendo  detta
elencazione "carattere  tassativo"  salvo  nei  casi  previsti  dalla
lettera B n. 2 e dalla lettera F n. 8. Ovviamente in tali lettere  (B
n. 2 e F n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione  e
le malattie renali gravi  in  trattamento  emodialitico  protratto  a
seconda che esista o meno la  necessita'  della  degenza  continua  o
quasi continua a letto. 
  Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare  il  grado
di talune infermita', debbono intendersi in  relazione  al  frado  di
invalidita'  corrispondente  alla  categoria  cui   l'infermita'   e'
ascritta. Con l'espressione "assoluta, totale,  completa",  applicata
alla perdita di organi o funzioni, si  intende  denotare  la  perdita
intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni  che
non  presentino  alcuna  utilita'  agli  effetti  della  capacita'  a
proficuo lavoro. 
  b)  Le  mutilazioni  sono  classificate  nella  tabella   A   nella
presunzione che siano sufficienti la  funzionalita'  ed  il  trofismo
delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale,
e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende
che la classificazione  sara'  piu'  elevata  proporzionalmente  alla
entita' della deficienza funzionale derivante da  cicatrici,  postumi
di fratture, lesioni nervose delle  parti  sopraddette.  Per  perdita
totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve  intendere
la perdita di tutte le falangi che lo compongono. 
  c) L'acutezza visiva dovra' essere sempre determinata  a  distanza,
ossia  allo  stato  di  riposo  dell'accomodazione,  correggendo  gli
eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto
riguarda  la  riduzione  dell'acutezza  visiva  dopo  la  correzione,
dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla  lesione
riportata. 
  La necessita' di procedere, in tutti i  casi  di  lesione  oculare,
alla determinazione  dell'acutezza  visiva,  rende  opportuni  alcuni
chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non  si
siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. 
  Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate  nei  vari  numeri
delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che  si
ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali. 
  Con le tavole  di  questo  tipo,  determinandosi,  come  e'  norma,
l'acutezza visiva (V) alla  distanza  costante  di  5  metri  tra  lo
ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni: 
 
V = 10/10 
V = 9/10 
V = 8/10 
V = 7/10 
V = 6/10 
V = 5/10 
V = 4/10 
V = 3/10 
V = 2/10 
V = 1/10 (5/50) 
 
  Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2  metri,
a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri
(visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sara' ridotta a 4/50,
3/50, 2/50, 1/50. 
  Con lo stesso ottotipo si potra' saggiare il  rilievo  di  frazione
1/100, avvicinando l'occhio a 50 cm da esso. 
  Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus  col  quale  e'
possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i  segni  che  un
occhio normale vede  a  50  metri,  l'acutezza  visiva  non  si  puo'
determinare se non con il conteggio delle  dita  a  piccola  distanza
dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore
il visus e' ridotto alla pura e  semplice  percezione  dei  movimenti
della mano. 
  Per cecita' assoluta si  deve  intendere  l'abolizione  totale  del
senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come  casi
di cecita' assoluta, in pratica, anche  quelli  in  cui,  abolito  il
senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano,
oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilita' luminosa. 
  Nella  afachia  bilaterale  e  nella  afachia  unilaterale,  quando
l'altro occhio e' cieco, deve essere considerato il  visus  corretto,
mentre nella afachia unilaterale,  con  l'altro  occhio  normale,  la
correzione non e' tollerata e, pertanto, deve essere  considerato  il
visus non corretto. 
  d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sara' pronunciato  dopo
eseguiti  i  necessari  accertamenti  di  fenomeni,  spontanei  e  da
stimolazione, atti a stabilire la realta', il grado di gravita' e  di
permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico. 
  e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di  natura  tubercolare
sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª
della tabella A, in relazione alla loro  entita',  estensione,  stato
evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto. 
  in base  ai  criteri  valutativi  predetti,  esse  potranno  essere
classificate anche nelle  rimanenti  categorie  (3ª,  4ª  e  6ª)  per
equivalenza. 
  f) Quando il  militare  ed  il  civile,  gia'  affetto  da  perdita
anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per  causa  estranea
alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per  cause
della guerra, la  pensione  o  l'assegno  si  liquida  in  base  alla
categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalle
lesioni dei due organi. Lo stesso  trattamento  compete  all'invalido
che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita  anatomica
o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea
alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite. 
  Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di  arti,  compete
anche quando, dopo la perdita totale di  un  arto,  si  verifichi  la
perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti. 
  Col termine "organo" deve intendersi  una  pluralita'  di  elementi
anatomici anche se strutturalmente diversi, tali  da  configurare  un
complesso  unitario,  e  cio'  perche'   tali   elementi   concorrono
all'espletamento di una determinata funzione (ad  esempio  l'apparato
visivo ed uditivo di un lato; un arto). 
  Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei  suddetti
complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di  criteri  di
ordine   topografico,   ma   soprattutto   dal   punto    di    vista
anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato  visivo
od uditivo di un lato rispetto al controlaterale). 
  Con la dizione ("perdita parziale" dell'organo superstite "venga  a
perdere.. in  parte  l'organo  superstite")  si  deve  intendere  una
compromissione  permanente,  anatomica   o   funzionale   dell'organo
medesimo. 
  Va   altresi'   considerato   alla   stregua   di   "organi   pari"
quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in  caso  di
perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la
funzione uditiva, tattile,  ecc.,  in  caso  di  cecita'  assoluta  e
permanente). 
  g) Quando nella tabella A non sia gia' specificatamente prevista  -
per i monconi  degli  arti  superiori  o  inferiori  -  una  migliore
classificazione in  caso  di  impossibilita'  di  applicazione  della
protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore  a
quella spettante nel caso di possibile protesizzazione. 
  Se  il  moncone  dell'arto  amputato  risulti  ulcerato   in   modo
irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini
dell'applicazione della classifica piu' favorevole sopra prevista. 
  h)  Per  le  broncopatie  croniche,  l'assegnazione   a   categoria
superiore alla settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in
base all'entita'  dell'enfisema  e  alla  riduzione  della  capacita'
respiratoria  (media  -  marcata  -  grave),  determinata  con  esame
spirometrico o gas analisi.