(Protocollo-Annesso)
                               ANNESSO 

 
MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER  LA
          PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA PARTE DELLE NAVI 


 
                             ALLEGATO I. 

 
     REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI. 


 


 
                              REGOLA 1. 
                           (Definizioni). 

 
Paragrafi da (1) a (7) - Nessun cambiamento. 



 
  Il testo esistente del paragrafo (8) viene sostituito dal seguente: 
    (8) (a) "Grande trasformazione" (Major conversion) significa  una
trasformazione di una nave esistente: 
          (i) che altera sostanzialmente le dimensioni o la capacita'
di trasporto della nave; o 
          (ii) che cambia il tipo della nave; o 
          (iii)   lo   scopo   della    quale    e',    a    giudizio
dell'Amministrazione, quello di prolungare la vita della nave; o 
          (iv) che altera altrimenti la nave in  modo  che,  se  essa
fosse una nave nuova, diverrebbe soggetta alle relative  disposizioni
del presente Protocollo che non sono applicabili ad  essa  come  nave
esistente. 
        (b) Nonostante le disposizioni del  comma  (a)  del  presente
paragrafo (8), la trasformazione di  una  nave  petroliera  esistente
avente portata lorda di 20.000 t o piu' al fine di  farla  soddisfare
alle disposizioni della Regola 13 del  presente  Allegato  non  sara'
considerata costituire grande trasformazione  ai  fini  del  presente
Allegato. 

 
Paragrafi da (9) a (22) - Nessun cambiamento. 



 
  Il  testo  esistente  del  paragrafo  (23)  viene  sostituito   dal
seguente: 
    (23)   "Dislocamento   leggero"   (Lightweight)   significa    il
dislocamento di una nave (in  t)  senza  carico,  combustibile,  olio
lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce ed acqua di  alimento  in
cisterne, provviste di consumo e passeggeri ed  equipaggio  coi  loro
effetti personali. 

 
Paragrafi (24) e (25) - Nessun cambiamento. 

 
  Al testo esistente vengono aggiunti i seguenti paragrafi: 
    (26) Nonostante le disposizioni del paragrafo (6) della  presente
Regola, ai fini delle Regole 13, 13 B, 13 E e  18  (5)  del  presente
Allegato "nave petroliera nuova" significa una nave petroliera: 
      (a) per  la  quale  il  contratto  di  costruzione  abbia  data
posteriore al 1 giugno 1979; o 
      (b) in mancanza di contratto di costruzione, la  chiglia  della
quale sia impostata, o la nave si trovi ad uno stadio di  costruzione
corrispondente, dopo il 1 gennaio 1980; o 
      (c) la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o 
      (d) la quale abbia subito una grande trasformazione: 
        (i) per la quale il contratto  abbia  data  posteriore  al  1
giugno 1979; o 
        (ii) in mancanza di contratto, il lavoro di costruzione della
quale Sia iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o 
        (iii) la quale sia completata dopo il 1 giugno 1982; 
        con la differenza che, per  navi  petroliere  aventi  portata
lorda di 70.000 t o piu', la definizione data nel paragrafo (6) della
presente Regola si applica ai fini della Regola 13 (1)  del  presente
Allegato. 
    (27) Nonostante le disposizioni del paragrafo (7) della  presente
Regola, ai fini delle Regole 13, 13A, 13B, 13C,  13D  e  18  (6)  del
presente Allegato "nave  petroliera  esistente"  significa  una  nave
petroliera che non e' una nave petroliera  nuova  quale  definita  al
paragrafo (26) della presente Regola. 
    (28) "Petrolio greggio" (Crude oil) significa  qualsiasi  miscela
di idrocarburi liquidi che si trova allo stato naturale nella  terra,
sia o no trattata per renderla atta al trasporto, e comprende: 
      (a) petrolio greggio da cui possono essere  state  tolte  certe
frazioni distillate; e 
      (b) petrolio greggio a cui possono essere state aggiunte  certe
frazioni distillate. 
    (29)  "Nave  trasporto  petrolio  greggio"  (Crude  oli   tanker)
significa una nave petroliera adibita al  servizio  di  trasporto  di
petrolio greggio. 
    (30) "Nave trasporto prodotti" (Product  carrier)  significa  una
nave petroliera adibita al servizio di trasporto di  petroli  diversi
dal petrolio greggio. 

 

 
                  REGOLE 2 E 3 - Nessun cambiamento 

 


 
                              REGOLA 4. 
                       (Visite ed ispezioni). 

 
  Il testo esistente della Regola 4 viene sostituito dal seguente: 
    1. - Ogni nave petroliera avente stazza lorda di 150 tons o  piu'
ed ogni altra nave avente stazza lorda di 400 tons o piu' e' soggetta
alle visite qui sotto specificate: 
      (a) Una visita iniziale prima che la nave entri in  servizio  o
prima  che  venga  rilasciato  per  la  prima  volta  il  Certificato
richiesto alla Regola 5 del presente Allegato;  essa  deve  includere
una  visita  completa   della   struttura   della   nave,   del   suo
equipaggiamento, dei suoi impianti, delle sue sistemazioni, delle sue
attrezzature e dei suoi materiali per tutto quanto e' coperto, per la
nave, dal presente  Allegato.  Questa  visita  deve  essere  tale  da
assicurare che struttura,  equipaggiamento,  impianti,  sistemazioni,
attrezzature  e  materiali  rispondono  pienamente   alle   richieste
applicabili del presente Allegato. 
      (b)   Visite    periodiche    agli    intervalli    specificati
dall'Amministrazione, sia non eccedenti 5  anni,  che  devono  essere
tali  da  assicurare  che   struttura,   equipaggiamento,   impianti,
sistemazioni, attrezzature e  materiali  rispondono  pienamente  alle
richieste del presente Allegato. 
      (c)  Almeno  una  visita  intermedia  durante  il  periodo   di
validita' del Certificato, che deve essere  tale  da  assicurare  che
l'equipaggiamento e gli impianti di pompaggio e i relativi sistemi di
tubazioni, compresi gli impianti di monitoraggio e di controllo degli
scarichi oleosi, gli impianti di lavaggio con petrolio  greggio,  gli
impianti di separazione dal petrolio dall'acqua e di  filtraggio  del
petrolio,  rispondono  pienamente  alle  richieste  applicabili   del
presente Allegato e si trovano in buono stato di  funzionamento.  Nei
casi in cui venga effettuata soltanto una di tali  visite  intermedie
in un periodo di validita' del Certificato, essa deve avvenire non  6
mesi prima e non 6 mesi  dopo  rispetto  alla  data  alla  meta'  del
periodo di validita' del Certificato. Tali visite  intermadie  devono
essere indicate sul Certificato rilasciato in base alla Regola 5  del
presente Allegato. 
    2. - L'Amministrazione deve stabilire appropriate misure  per  le
navi che non sono soggette alle disposizioni del paragrafo (1)  della
presente Regola al fine di assicurare che le disposizioni applicabili
dal presente Allegato siano soddisfatte. 
    3. - (a) Le visite alle navi per quanto  riguarda  l'applicazione
delle disposizioni del presente allegato devono essere effettuate  da
funzionari   dell'Amministrazione.   L'Amministrazione   puo'   pero'
affidare le visite  a  ispettori  all'uopo  da  essa  nominati  o  ad
organizzazioni da essa riconosciute. 
         (b)  L'Amministrazione  deve  prevedere  l'effettuazione  di
ispezioni non programmate da eseguire durante il periodo di validita'
del Certificato. Tali ispezioni devono assicurare che la  nave  e  il
suo equipaggiamento siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista per
il servizio cui la nave e' adibita. Queste ispezioni  possono  essere
effettuate dai  servizi  di  ispezione  dell'Amministrazione  stessa,
oppure da ispettori nominati o da organizzazioni riconosciute, oppure
da   altre    Parti    su    richiesta    dell'Amministrazione.    Se
l'Amministrazione, in base alle disposizioni del paragrafo (1)  della
presente Regola, stabilisce visite annuali obbligatorie, le  suddette
ispezioni non programmate non saranno obbligatorie. 
         (c) Un'Amministrazione  che  nomina  ispettori  o  riconosce
organizzazioni per effettuare visite  ed  ispezioni  come  detto  nei
commi (a) e (b) del presente paragrafo (3)  deve  almeno  autorizzare
ogni ispettore nominato od organizzazione riconosciuta a: 
           (i) richiedere riparazioni alla nave; e 
           (ii) effettuare visite  e  ispezioni  se  richieste  dalle
competenti autorita' dello Stato del porto. 
  L'Amministrazione   deve   notificare   alla   Organizzazione    la
responsabilita' e le condizioni specifiche  dell'autorizzazione  data
agli ispettori nominati o alle organizzazioni  riconosciute,  da  far
circolare  tra  le  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo  per
informazione dei loro funzionari. 
         (d) Quando  un  ispettore  nominato  od  una  organizzazione
riconosciuta  trova  che  le  condizioni  della  nave   o   del   suo
equipaggiamento  non  corrispondono  sostanzialmente  ai   dati   del
Certificato o sono tali che la nave non e' atta a  prendere  il  mare
senza presentare una irragionevole  minaccia  di  danno  all'ambiente
marino,  tale  ispettore   o   organizzazione   deve   immediatamente
sincerarsi che venga preso un provvedimento correttivo e ne deve dare
notizia in tempo debito all'Amministrazione.  Se  tale  provvedimento
correttivo non viene preso, il Certificato  deve  essere  ritirato  e
l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; e se la nave
si trova in un porto di un'altra Parte, anche le competenti autorita'
dello Stato del porto devono esserne informate immediatamente. Quando
un funzionario dell'Amministrazione, un  ispettore  nominato  od  una
organizzazione riconosciuta hanno informato le  competenti  autorita'
dello Stato del porto, il Governo dello Stato del  porto  interessato
deve fornire a tale funzionario,  ispettore  o  organizzazione,  ogni
assistenza necessaria a che i loro obblighi vengano  assolti  secondo
la presente Regola. Se del caso, il Governo  dello  Stato  del  porto
interessato deve compiere quei passi necessari per garantire  che  la
nave non parta finche' non possa prendere il mare o lasciare il porto
per  giungere  al  piu'  vicino  adatto   cantiere   di   riparazione
disponibile senza presentare  una  irragionevole  minaccia  di  danno
all'ambiente marino. 
         (e)  In  ogni  caso,  l'Amministrazione   interessata   deve
garantire pienamente la compiutezza e  l'efficienza  della  visita  e
dell'ispezione e deve provvedere ad assicurare i mezzi necessari  per
assolvere tale obbligo. 
    4. - (a) Le condizioni  della  nave  e  del  suo  equipaggiamento
devono  essere  mantenute  a  soddisfazione  delle  disposizioni  del
presente Protocollo in modo da assicurare che la nave rimarra'  sotto
ogni punto di vista atta a prendere  il  mare  senza  presentare  una
irragionevole minaccia di danno all'ambiente marino. 
         (b) Dopo che ogni visita della nave secondo il paragrafo (1)
della presente Regola sia stata completata, nessun  cambiamento  deve
essere   apportato   a    struttura,    equipaggiamento,    impianti,
sistemazioni, attrezzature o materiali che sono stati  oggetto  della
visita  senza   benestare   dell'Amministrazione,   eccetto   diretta
sostituzione di tali equipaggiamenti e sistemazioni. 
         (c) Qualora avvenga un'avaria o venga  scoperto  un  difetto
che influisca sostanzialmente  sull'integrita'  della  nave  o  sulla
efficienza o completezza del suo equipaggiamento di cui  al  presente
Allegato, il comandante o l'armatore della nave deve  riferirne  alla
prima   opportunita'   all'Amministrazione,    alla    organizzazione
riconosciuta o all'ispettore nominato responsabile del  rilascio  del
relativo Certificato, che provvedera' a che siano  iniziate  indagini
per  stabilire  se  e'  necessaria  una  visita  quale  richiesta  al
paragrafo (1) della presente Regola. Se la nave si trova in un  porto
di  un'altra  Parte,  il  comandante  o  l'armatore   deve   riferire
immediatamente anche alle competenti autorita' dello Stato del  porto
e  l'ispettore  nominato   o   l'organizzazione   riconosciuta   deve
accertarsi che cio' sia stato fatto. 

 


 
                          REGOLE 5, 6 E 7. 



 
  Nel testo esistente di tali Regole, vanno cancellati i  riferimenti
alla data "(1973)" relativa  al  Certificato  internazionale  per  la
prevenzione dell'inquinamento da petrolio. 

 


 
                              REGOLA 8. 
                      (Durata del Certificato). 

 
  Il testo esistente della Regola 8 va sostituito dal seguente: 
    1.  -  Un   Certificato   internazionale   per   la   prevenzione
dell'inquinamento da petrolio deve essere rilasciato per  un  periodo
specificato dalla Amministrazione, che non deve eccedere 5 anni dalla
data del rilascio; ma nel caso di nave petroliera che fa servizio con
cisterna  dedicata  a  zavorra  pulita  per   un   periodo   limitato
specificato alla Regola 13 (9) del presente Allegato, il  periodo  di
validita' del Certificato non deve eccedere tale periodo specificato. 
    2. - Un Certificato cessera' di  essere  valido  se  hanno  avuto
luogo      significative      modifiche      nella       costruzione,
nell'equipaggiamento,  negli  impianti,  nelle  sistemazioni,   nelle
attrezzature  o  nei   materiali   richiesti   senza   il   benestare
dell'Amministrazione,  eccetto  la  diretta  sostituzione   di   tali
equipaggiamenti o sistemazioni, o se non  sono  state  effettuate  le
visite intermedie quali specificate dall'Amministrazione  secondo  la
Regola 4 (1) (c) del presente Allegato. 
    3. - Un Certificato rilasciato ad una  nave  cessera'  di  essere
valido anche dopo il trasferimento della nave  alla  bandiera  di  un
altro Stato. Un nuovo Certificato sara'  rilasciato  solo  quando  il
Governo che emette il nuovo Certificato e' pienamente soddisfatto che
la nave risponda in tutto alle norme della Regola 4 (4) (a) e (b) del
presente Allegato. Nel  caso  di  trasferimento  tra  due  Parti,  se
richiesto entro 3 mesi dopo che ha avuto luogo il  trasferimento,  il
Governo  della  Parte,  la  cui  bandiera  la  nave   batteva   prima
trasmettera'  al  piu'  presto  all'Amministrazione  una  copia   del
Certificato che la nave  possedeva  prima  del  trasferimento  e,  se
disponibile, una copia del rapporto di visita relativo. 


 

 
               REGOLE DA 9 A 12 - Nessun cambiamento. 

 

 
                             REGOLA 13. 
(Cisterne di zavorra segregata, cisterne adibite ad acqua di  zavorra
                  e lavaggio con petrolio greggio). 



 
  Il testo esistente della Regola 13 viene sostituito dal seguente: 
    Secondo le disposizioni delle  Regole  13C  e  13D  del  presente
Allegato, le navi petroliere devono soddisfare alla  richiesta  delle
presenti Regole. 



 
  Navi petroliere nuove aventi portata lorda di 20.000 t o piu': 



 
    3. - Ogni nave trasporto petrolio greggio  nuova  avente  portata
lorda di 20.000 t o piu' ed ogni nave trasporto prodotti nuova avente
portata lorda di 30.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di
zavorra segregata e deve rispondere ai paragrafi (2), (3)  e  (4),  o
(5) come appropriato, della presente Regola. 
    2. - La capacita' delle cisterne di zavorra segregata deve essere
determinata in modo che la  nave  possa  operare  con  sicurezza  nei
viaggi in zavorra senza far ricorso all'uso di  cisterne  del  carico
per acqua di zavorra, eccetto quanto previsto al paragrafo (3) o  (4)
della presente Regola.  In  ogni  caso,  pero',  la  capacita'  delle
cisterne di  zavorra  segregata  deve  essere  almeno  tale  che,  in
qualsiasi condizione di zavorra in ogni parte del  viaggio,  comprese
le condizioni di dislocamento leggero con in  piu'  solo  la  zavorra
segregata, i pescaggi e l'assetto della  nave  possono  soddisfare  a
tutte le seguenti richieste: 
      (a) il pescaggio al centro della  nave  (dm)  in  metri  (senza
tener conto di  alcuna  deformazione  della  nave)  non  deve  essere
inferiore a 
      dm = 2 + 0,02 L 
      (b) i pescaggi relativi alle perpendicolari a poppa  e  a  prua
devono corrispondere a quelli determinati  dal  pescaggio  al  centro
della nave (dm) come specificato al comma  (a)  di  questo  paragrafo
associato ad un assetto poppiero non maggiore di 0,015 L; e 
      (c) in ogni caso il pescaggio relativo  alla  perpendicolare  a
poppa non deve essere inferiore  a  quello  necessario  per  ottenere
un'immersione completa dell'elica o delle eliche. 
    3. - In nessun caso l'acqua di zavorra  deve  essere  portata  in
cisterne del carico  eccettoche'  in  quei  rari  viaggi  in  cui  le
condizioni atmosferiche  sono  cosi'  cattive  che,  a  giudizio  del
comandante, sia necessario imbarcare acqua di zavorra addizionale  in
cisterne del carico per  la  sicurezza  della  nave.  Tale  acqua  di
zavorra addizionale deve  essere  trattata  e  scaricata  secondo  la
Regola 9 del presente Allegato e in accordo con le prescrizioni della
Regola 15 del presente Allegato; menzione di cio' deve  essere  fatta
nel Registro degli idrocarburi di cui alla  Regola  20  del  presente
Allegato. 
    4. - Nel caso  di  navi  trasporto  petrolio  greggio  nuove,  la
zavorra addizionale consentita al paragrafo (3) della presente Regola
deve essere imbarcata in cisterne del carico solo  se  tali  cisterne
sono state lavate con petrolio greggio secondo la  Regola  13  B  del
presente Allegato prima della partenza da un  porto  o  terminale  di
scarico del petrolio. 
    5. - Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) della  presente
Regola, le condizioni di zavorra segregata  per  navi  petroliere  di
lunghezza  inferiore  a  150  m  devono   essere   di   soddisfazione
dell'Amministrazione. 
    6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio  nuova  avente  portata
lorda di 20.000 t o piu' deve essere provvista di impianto di pulizia
delle cisterne del carico mediante  lavaggio  con  petrolio  greggio.
L'Amministrazione  deve  provvedere  ad  assicurare  che   l'impianto
risponda pienamente alle richieste  della  Regola  13B  del  presente
Allegato entro 1 anno dopo che la nave e' stata per  la  prima  volta
adibita al servizio di trasporto di petrolio greggio o al termine del
terzo viaggio con trasporto di petrolio greggio atto al lavaggio  con
petrolio greggio, assumendo la piu' recente delle due  date.  A  meno
che una tale nave petroliera trasporti petrolio greggio non  atto  al
lavaggio con petrolio greggio,  la  nave  deve  impiegare  l'impianto
secondo le richieste della presente Regola. 

 
  Navi trasporto petrolio greggio esistenti aventi portata  lorda  di
40.000 t o piu': 



 
    7. - Ferme restando le disposizioni dei seguenti paragrafi (8)  e
(9), ogni nave trasporto petrolio greggio  esistente  avente  portata
lorda di 40.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di zavorra
segregata e deve soddisfare alle richieste dei paragrafi  (2)  e  (3)
della presente Regola dalla data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo. 
    8. - Le navi trasporto  petrolio  greggio  esistenti  di  cui  al
paragrafo  (7)  della  presente  Regola  possono,   anziche'   essere
provviste  di  cisterne  di  zavorra  segregata,   operare   con   un
procedimento di pulitura delle cisterne del  carico  usando  lavaggio
con petrolio greggio secondo la Regola 13 B del presente Allegato,  a
meno che la nave trasporto petrolio greggio sia adibita al  trasporto
di petrolio greggio non adatto al lavaggio con petrolio greggio. 
    9. - Le navi trasporto  petrolio  greggio  esistenti  di  cui  ai
precedenti paragrafi (7) od (8) possono, anziche' essere provviste di
cisterne di zavorra segregata o anziche' operare con un provvedimento
di pulitura delle cisterne del carico usando  lavaggio  con  petrolio
greggio, operare con cisterne dedicate a zavorra  pulita  secondo  le
disposizioni della Regola 13 A del presente Allegato per  i  seguenti
periodi: 
      (a) fino a 2 anni dalla data di entrata in vigore del  presente
Protocollo per navi trasporto petrolio greggio aventi  portata  lorda
di 70.000 t o piu'; e 
      (b) fino a 4 anni  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  Protocollo  per  navi  trasporto  petrolio  greggio  aventi
portata lorda di 40.000 t o piu', ma inferiore a 70.000 t. 



 
  Navi trasporto prodotti esistenti aventi portata lorda di 40.000  t
o piu': 

 
    10. - Dalla data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo,
ogni nave trasporto prodotti avente portata lorda di 40.000 t o  piu'
deve essere  provvista  di  cisterne  di  zavorra  segregata  e  deve
soddisfare alle richieste dei paragrafi  (2)  e  (3)  della  presente
Regola, o, in alternativa, operare con cisterne  dedicate  a  zavorra
pulita  secondo  le  disposizioni  della  Regola  13A  del   presente
Allegato. 



 
  Navi  petroliere  qualificate  come  navi  petroliere  con  zavorra
segregata: 

 
  11. - Una nave petroliera per la quale non  e'  richiesto  che  sia
provvista di cisterne di zavorra segregata secondo i  paragrafi  (1),
(7) o (10) della presente Regola puo' pero' essere  qualificata  come
nave  petroliera  a  zavorra  segregata,  purche'  soddisfi  in  modo
appropriato alle prescrizioni dei paragrafi (2) e (3),  o  (5)  della
presente Regola. 


 

 
                             REGOLA 13A. 
 (Norme per navi petroliere con cisterne adibite a zavorra pulita). 

 
  1. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite  a  zavorra
pulita secondo le  disposizioni  della  Regola  13  (9)  o  (10)  del
presente  Allegato,  deve  avere  adeguata  capacita'   di   cisterne
destinate solo al trasporto di zavorra  pulita  come  indicato  nella
Regola 1 (16) del presente Allegato, per soddisfare alle prescrizioni
della Regola 13 (2) e (3) del presente Allegato. 
  2. - Le sistemazioni e i procedimenti  operativi  per  le  cisterne
adibite  a  zavorra  pulita  devono  soddisfare   alle   prescrizioni
stabilite dall'Amministrazione. Tali  prescrizioni  devono  contenere
almeno tutte le disposizioni delle "Specifiche per le navi petroliere
con cisterne dedicate a zavorra  pulita"  adottate  dalla  Conferenza
internazionale del 1978 sulla sicurezza delle navi petroliere e sulla
prevenzione dell'inquinamento nella Risoluzione  14  e  come  possono
essere rivedute dall'Organizzazione. 
  3. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite  a  zavorra
pulita deve essere  provvista  di  un  misuratore  del  contenuto  di
petrolio approvato dall'Amministrazione sulla base  delle  Specifiche
raccomandate dall'Organizzazione, (*) per permettere l'esame del  con
tenuto di petrolio nelle cisterne  d'acqua  di  zavorra  che  vengono
scaricate. Il  misuratore  del  contenuto  di  petrolio  deve  essere
installato non piu' tardi della prima visita in cantiere  programmata
dalla nave petroliera che ha  luogo  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Protocollo. Fino a che non venga  installato  il  misuratore
del contenuto di petrolio,  deve  essere  constatato,  immediatamente
prima di una scarica di zavorra, mediante esame dell'acqua di zavorra
dalle apposite cisterne, che non si e' avuta alcuna contaminazione da
petrolio. 
  4. - Ogni nave petroliera che opera con cisterne adibite a  zavorre
pulita devo essere provvista di: 
    (a) un Manuale  operativo  per  le  cisterne  adibite  a  zavorra
pulita,  che  dia  dettagli  sull'impianto   e   che   specifichi   i
procedimenti operativi. Tale Manuale  deve  essere  di  soddisfazione
dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni  indicate
nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della  presente  Regola.  Se
viene apportata una modifica interessante l'impianto  delle  cisterne
adibite a zavorra pulita, il Manuale operativo deve  essere  riveduto
in conseguenza; e 
    (b) un Supplemento al Registro  degli  idrocarburi  di  cui  alla
Regola 20 del presente Allegato, quale  indicato  nel  Supplemento  I
all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento  deve  essere
permanentemente allegato al Registro degli idrocarburi. 


 
---------- 
  (*)  Si  fa  riferimento  alla  Raccomandazione  sulle   Specifiche
internazionali  per  prestazioni  e  prove  per   gli   impienti   di
separazione di  acque  oleose  e  sui  misuratori  del  contenuto  di
petrolio adottata dall'Organizzazione con sua Risoluzione A. 393 (X). 

 


 
                             REGOLA 13B. 
            (Norme per il lavaggio con petrolio greggio). 

 
  1. - Ogni impianto di lavaggio con petrolio greggio  da  provvedere
secondo le Regole 13 (6) ed (8) del presente Allegato deve soddisfare
alle prescrizioni della presente Regola. 
  2. - L'installazione per il lavaggio  con  petrolio  greggio  e  le
sistemazioni ed attrezzature connesse devono soddisfare le  richieste
stabilite dall'Amministrazione.  Tali  richieste  devono  comprendere
almeno tutte le disposizioni delle Specifiche  per  il  progetto,  la
condotta e il controllo  degli  impianti  di  lavaggio  con  petrolio
greggio adottate  dalla  Conferenza  internazionale  del  1978  sulla
sicurezza delle navi petroliere e  la  prevenzione  dell'inquinamento
nella  Rivoluzione   n.   15,   come   possono   essere   revisionate
dall'Organizzazione. 
  3. - In ogni cisterna del carico ed in ogni  cisterna  dei  residui
oleosi deve essere previsto un impianto  di  gas  inerte  secondo  le
appropriate Regole del Capitolo II-2 della Convenzione internazionale
del 1974  per  la  salvaguardia  della  vita  umana  in  mare,  quale
modificata  e  integrata  dal  Protocollo  del  1978  relativo   alla
Convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare. 
  4. - Circa lo zavorramento delle cisterne  del  carico,  un  numero
sufficiente di cisterne del carico devono essere lavate con  petrolio
greggio prima di  ogni  viaggio  in  zavorra,  affinche'  l'acqua  di
zavorra venga immessa solo in cisterne del  carico  che  siano  state
lavate con petrolio greggio, tenendo conto del tipo di servizio della
nave petroliera e delle prevedibili condizioni meteorologiche. 
  5. - Ogni nave petroliera che  impiega  impianti  di  lavaggio  con
petrolio greggio deve essere provvista di: 
    (a) Un Manuale operativo e di equipaggiamento  che  dia  dettagli
sull'impianto e  sull'equipaggiamento  e  specifichi  i  procedimenti
operativi.   Tale    Manuale    deve    essere    di    soddisfazione
dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni  indicate
nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della  presente  Regola.  Se
viene apportata una modifica interessante l'impianto di lavaggio  con
petrolio greggio, il Manuale  operativo  e  di  equipaggiamento  deve
essere riveduto in conseguenza; e 
    (b) Un Supplemento al Registro  degli  idrocarburi  di  cui  alla
Regola 20 del presente Allegato,  come  indicato  nel  Supplemento  2
all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento  deve  essere
allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi. 

 


 
                             REGOLA 13C. 
      (Navi petroliere esistenti adibite a servizi specifici). 

 
  1. - Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (2) e  (3)  della
presente Regola, la Regola da 13 (7) a 13 (10) del presente  Allegato
non si applica ad  una  nave  petroliera  esistente  adibita  solo  a
servizi specifici tra: 
    (a) porti o terminali entro uno Stato che e' Parte contraente del
presente Protocollo; o 
    (b) porti o terminali di Stati  che  sono  Parti  contraenti  del
presente Protocollo, se: 
      (i) il viaggio si compie interamente entro una  zona  specifica
quale definita nella Regola 10 (1) del presente Allegato; o 
      (ii) il  viaggio  si  compie  interamente  entro  altri  limiti
indicati dall'Organizzazione. 
  2. - Le disposizioni del paragrafo (1)  della  presente  Regola  si
applicano soltanto quando i porti o terminali dove tiene imbarcato il
carico per i suddetti viaggi sono provvisti di attrezzature  adeguate
per la ricezione e  il  trattamento  delle  acque  di  zavorra  e  di
lavaggio delle  cisterne  da  parte  delle  navi  petroliere  che  le
impiegano, e quando sono soddisfatto tutte le seguenti condizioni: 
    (a) con le eccezioni di cui alla Regola 11 dal presente Allegato,
tutte le acque di zavorra, comprese quelle di  zavorra  pulita,  e  i
residui  del  lavaggio  delle  cisterne  vengono  tenuti  a  bordo  e
trasferiti alle attrezzature  ricettive  e  la  competente  autorita'
dello Stato del porto da' di cio' informazione mediante registrazione
nelle  appropriate  Sezioni  del  Supplemento   al   Registro   degli
idrocarburi di cui al paragrafo (3) della presente Regola; 
    (b) tra l'Amministrazione e i Governi degli Stati  del  porto  di
cui al paragrafo (1) (a) o  (b)  della  presente  Regola  riguardante
l'impiego di una nave petroliera esistente per un servizio  specifico
viene raggiunto un accordo in tal senso; 
    (c) l'adeguatezza delle attrezzature ricettive in accordo con  le
relative disposizioni del presente Allegato nei porti o terminali  di
cui sopra, ai fini della presente Regola, e'  approvata  dai  Governi
degli Stati che sono Parti contraenti  del  presente  Protocollo  ove
sono situati tali porti o terminali; e 
    (d)   il   Certificato   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la
nave petroliera e' adibita solo al suddetto servizio specifico. 
  3. - Ogni nave petroliera adibita ad  un  servizio  specifico  deve
essere provveduta di un Supplemento al Registro degli idrocarburi  di
cui  alla  Regola  20  del  presente  Allegato  quale  indicato   nel
Supplemento 3 all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento
deve essere allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi. 

 


 
                             REGOLA 13D. 
(Navi petroliere esistenti aventi speciali attrezzature di zavorra). 

 
  1. - Se una nave petroliera esistente e' costruita in modo od opera
in modo da soddisfare sempre alle  disposizioni  di  pescaggio  e  di
assetto indicate nella Regola 13 (2) del presente Allegato senza  far
ricorso all'uso di acqua di zavorra, deve essere considerato che essa
soddisfa  alle  disposizioni  riguardanti  le  cisterne  di   zavorra
segregata di cui alla Regola 13 (7) del  presente  Allegato,  purche'
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    (a) i procedimenti operativi e le attrezzature  di  zavorra  sono
approvate dall'Amministrazione; 
    (b) tra l'Amministrazione e i Governi interessati degli Stati del
porto  che  sono  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo  viene
raggiunto un accordo, quando la rispondenza alle  disposizioni  circa
pescaggi e assetto viene ottenuta mediante un procedimento operativo; 
e 
    (c)   il   Certificato   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la
nave petroliera opera con attrezzature di zavorra speciali. 
  2. - In nessun caso puo' essere imbarcata su navi petroliere  acqua
di zavorra, eccettoche' in quei rari  viaggi  in  cui  le  condizioni
meteorologiche sono cosi' cattive che, a giudizio del comandante,  e'
necessario, per la sicurezza della nave, imbarcare acqua  di  zavorra
addizionale  in  cisterne  del  carico.  Questa  acqua   di   zavorra
addizionale deve essere trattata e scaricata secondo la Regola 9  del
presente Allegato e seguendo le  disposizioni  della  Regola  15  del
presente Allegato, e  di  cio'  deve  essere  fatta  annotazione  nel
Registro degli  idrocarburi  di  cui  alla  Regola  20  del  presente
Allegato. 
  3. - Un'Amministrazione che ha vidimato un Certificato  secondo  il
paragrafo (1)  (c)  della  presente  Regola,  ne  deve  comunicare  i
particolari  all'Organizzazione,   per   distribuzione   alle   Parti
contraenti del presente Protocollo. 

 


 
                             REGOLA 13E. 
     (Ubicazione protettiva dagli spazi per zavorra segregata). 

 
  1. - In ogni nave trasporto petrolio greggio nuova  avente  portata
lorda di 20.000 t o piu' e in  ogni  nave  trasporto  prodotti  nuova
avente portata lorda di 30.000 t  o  piu',  le  cisterne  di  zavorra
segregata,  richieste  per  ottenere  la  capacita'  necessaria   per
soddisfare alle richieste della Regola 13  del  presente  Allegato  e
situate nella lunghezza della zona delle cisterne del carico,  devono
essere sistemate, secondo le richieste dei paragrafi (2), (3)  e  (4)
della presente Regola, in modo da costituire una misura di protezione
contro l'efflusso di petrolio in caso di incaglio o collisione. 
  2. - Le cisterne di zavorra segregata e  gli  spazi  diversi  dalle
cisterne di petrolio entro la lunghezza  della  cisterna  del  carico
(Lt) devono essere  sistemati  in  modo  da  soddisfare  la  seguente
relazione: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico




 
dove: 



 
PAc = area (in m quadri) laterale del fasciame di  ogni  cisterna  di
zavorra segregata od ogni spazio diverso da una cisterna di petrolio,
basata sulle dimensioni di costruzione progettate; 
Lt = area (in m quadri) del fondo  per  ognuno  di  tali  cisterne  o
spazi, basata sulle dimensioni di costruzione progettate; 
PAs = lunghezza (in m) tra le estremita' prodiera  e  poppiera  delle
cisterne del carico; 
B = larghezza massima (in m) della nave quale definita nella Regola 1
(21) del presente Allegato; 
D = altezza di costruzione  (in  m)  misurata  verticalmente  tra  la
faccia superiore della chiglia e la retta del  baglio  del  ponte  di
bordo libero, al centro nave. 
Nelle navi aventi trincarino  curvo  l'altezza  di  costruzione  deve
essere misurata al punto di intersezione delle linee  di  costruzione
del ponte  e  del  fasciame,  tali  linee  estendentisi  come  se  il
trincarino fosse progettato ad angolare. 
J = 0,45 per navi petroliere aventi portata lorda di 20.000 t; 
= 0,30 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t o  piu',
salve le disposizioni del paragrafo (3) della presente Regola. 
      Per valori intermedi della portata lorda, il valore di  J  deve
essere determinato con interpolazione lineare. 
    Dove, nella presente Regola, compaiono  i  simboli  indicati  nel
presente  paragrafo  (2),  essi  hanno  i  significati  definiti  nel
paragrafo stesso. 
  3. - Per le navi petroliere aventi portata lorda  di  200.000  t  o
piu', il valore di J puo' essere ridotto come segue: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico


 
oppure = 0,2 
assumendo il valore maggiore, 

 
dove: 

 
a = 0,25 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t; 
0,40 per navi petroliere aventi portata lorda di 300.000 t; 
0,50 per navi petroliere aventi portata lorda di 420.000 t o piu'. 
Per valori intermedi dalla portata lorda, il valore di a deve  essere
determinato per interpolazione lineare; 
0c = come definito nella Regola 23(1)(a) del presente Allegato; 
0s = come definito nella Regola 23(1)(b) del presente Allegato; 
0A = efflusso di petrolio ammissibile come detto nella Regola 24  (2)
del presente Allegato. 
  4. - Nella determinazione di PAc  e  di  PAs  per  le  cisterne  di
zavorra segregate e per gli spazi che non siano cisterne di petrolio,
si deve applicare quanto segue: 
    (a) la larghezza  minima  di  ogni  cisterna  o  spazio  laterale
estendentesi per tutta l'altezza del fianco della nave dal  ponte  al
cielo del doppio fondo non deve essere inferiore a 2 m. La  larghezza
deve  essere   misurata   entro   bordo   dal   fianco   della   nave
perpendicolarmente alla linea di centro. Ove  vi  sia  una  larghezza
inferiore, nel calcolo dell'area di protezione PAc non si deve  tener
conto della cisterna o dello spazio laterale; e 
    (b) la minima altezza di ogni cisterna o spazio di  doppio  fondo
deve essere B/15 o 2 m, assumendo il valore minore. Ove  vi  sia  una
altezza inferiore, nel calcolo dell'area di  protezione  PAs  non  si
deve tener conto della cisterna o spazio di doppio fondo. 
  Le larghezze e le altezze minime delle cisterne  laterali  e  delle
cisterne di doppio fondo devono essere misurate fuori  dell'area  dei
pozzetti di sentina e, nel caso di larghezza minima,  fuori  di  ogni
zona di trincarino curvo. 

 


 
                   REGOLA 14 - Nessun cambiamento. 

 


 
                             REGOLA 15. 

 
  Nel testo  esistente  della  presente  Regola  va  cancellato  ogni
riferimento  alla   data   "1973"   in   relazione   al   Certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento da petrolio. 

 


 
                REGOLE 16 E 17 - Nessun cambiamento. 

 


 
                             REGOLA 18. 
(Sistemazioni delle apparecchiature di pompaggio, tubazioni e scarico
                       nelle navi petroliere). 

 
Paragrafi da (1) a (4) - Nessun cambiamento. 

 
  Al testo esistente vanno aggiunti i seguenti paragrafi: 
    5. - Ogni nave petroliera nuova per la quale e' richiesto che sia
provvista di cisterne di zavorra segregata o di impianto di  lavaggio
con petrolio greggio deve soddisfare alle seguenti richieste: 
      (a) deve essere provvista di tubazioni di  petrolio  progettate
ed installate in modo che la ritenzione di petrolio  nelle  tubazioni
stesse sia ridotta al minimo; e 
      (b) devono essere previsti mezzi  di  drenaggio  per  tutte  le
pompe del carico e tutte le tubazioni del petrolio  al  completamento
dello sbarco del  carico,  se  necessario  mediante  connessione  con
l'apparecchiatura di "stripping". I drenaggi delle tubazioni e  delle
pompe devono poter essere scaricati sia a terra sia in  una  cisterna
del carico o in una cisterna dei residui oleosi.  Per  lo  scarico  a
terra deve a tal fine  essere  prevista  una  speciale  tubazione  di
piccolo diametro, inserita a valle delle valvole del collettore della
nave. 
    6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio esistente per la  quale
e' richiesto che sia provvista di cisterna di zavorra segregata o  di
impianto di lavaggio con petrolio greggio o  di  cisterne  adibite  a
zavorra pulita deve rispondere alle disposizioni  del  paragrafo  (5)
(b) della presente Regola. 

 


 
                   REGOLA 19 - Nessun cambiamento. 

 


 
                             REGOLA 20. 



 
  Nel testo  esistente  della  presente  Regola  va  cancellato  ogni
riferimento  alla   data   "1973"   in   relazione   al   Certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento. 

 


 
               REGOLE DA 21 A 25 - Nessun cambiamento.