(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
        CONVENZIONE europea per la repressione del terrorismo 
  Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari  della  presente
Convenzione, 
  tenendo conto che l'obiettivo del Consiglio d'Europa  e  quello  di
raggiungere una maggiore unita' tra i suoi membri; 
  consapevoli della crescente inquietudine  causata  dall'aumento  di
atti terroristici; 
  desiderando  adottare  misure  efficaci  per  assicurare  che   gli
esecutori di tali atti non possano sottrarsi ai procedimenti penali e
alla  relativa  pena;  convinti  che  l'estradizione  e'  una  misura
particolarmente efficace al fine di raggiungere tali risultati, hanno
convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1. 
 
  Ai fini dell'estradizione tra gli  Stati  contraenti,  nessuno  dei
seguenti  reati  verra'  considerato  come  reato  politico  o  reato
connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche: 
    a) un reato cui si applicano le  disposizioni  della  Convenzione
per la repressione dell'illecita cattura di  un  aeromobile,  firmata
all'Aja il 16 dicembre 1970; 
    b) un reato cui si applicano le  disposizioni  della  Convenzione
per la repressione di atti  illegali  compiuti  contro  la  sicurezza
dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971; 
    c) un reato grave che  comporta  un  attentato  alla  vita,  alla
integrita' fisica o alla liberta' di persone che godono di protezione
internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici; 
    d) un reato che comporta un rapimento, la cattura di un  ostaggio
o un sequestro arbitrario; 
    e) un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi
automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il  loro  uso
rappresenti un pericolo per le persone; 
    f) un  tentativo  di  commettere  uno  qualsiasi  dei  reati  che
precedono o la partecipazione in veste di complice di una persona che
commette o tenta di commettere un tale reato.