TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE europea per la repressione del terrorismo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente
Convenzione,
tenendo conto che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e quello di
raggiungere una maggiore unita' tra i suoi membri;
consapevoli della crescente inquietudine causata dall'aumento di
atti terroristici;
desiderando adottare misure efficaci per assicurare che gli
esecutori di tali atti non possano sottrarsi ai procedimenti penali e
alla relativa pena; convinti che l'estradizione e' una misura
particolarmente efficace al fine di raggiungere tali risultati, hanno
convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1.
Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei
seguenti reati verra' considerato come reato politico o reato
connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche:
a) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione
per la repressione dell'illecita cattura di un aeromobile, firmata
all'Aja il 16 dicembre 1970;
b) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione
per la repressione di atti illegali compiuti contro la sicurezza
dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971;
c) un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla
integrita' fisica o alla liberta' di persone che godono di protezione
internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici;
d) un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio
o un sequestro arbitrario;
e) un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi
automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso
rappresenti un pericolo per le persone;
f) un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che
precedono o la partecipazione in veste di complice di una persona che
commette o tenta di commettere un tale reato.