(Convenzione-art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
 
  1.  Ogni  controversia  tra  gli  Stati  contraenti  sulla  materia
dell'interpretazione o applicazione della presente  Convenzione,  che
non  sia  stata  risolta  secondo  quanto  disposto  all'articolo  9,
paragrafo 2, verra' demandata ad arbitrato, su richiesta di una delle
Parti in disputa. Ciascuna Parte nominera' un arbitro e i due arbitri
nomineranno un terzo arbitro. Ove una Parte  non  abbia  nominato  il
proprio arbitro  entro  i  tre  mesi  successivi  alla  richiesta  di
arbitrato, egli sara' nominato, su richiesta  dell'altra  Parte,  dal
Presidente del Tribunale europeo per  i  diritti  dell'uomo.  Qualora
quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti in disputa, questo
compito verra' svolto dal - Vicepresidente del Tribunale, oppure,  se
il Vicepresidente e' cittadino di una delle  Parti  in  disputa,  dal
giudice della Corte di grado piu' elevato che non e' cittadino di una
delle Parti in disputa. La stessa procedura  verra'  seguita  se  gli
arbitri non possono concordare sulla scelta del terzo arbitro. 
  2. Il Tribunale arbitrale dovra' esso stesso stabilire  la  propria
procedura. Le sue decisioni verranno adottate a maggioranza.  La  sua
sentenza sara' definitiva.