(Convenzione-art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  1. La Convenzione, sara' aperta alla firma  da  parte  degli  Stati
membri  del  Consiglio   d'Europa.   Sara'   soggetta   a   ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,  accettazione
o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale  del
Consiglio d'Europa. 
  2. La Convenzione entrera' in vigore  tre  mesi  dopo  la  data  di
deposito  del   terzo   strumento   di   ratifica,   accettazione   o
approvazione. 
  3. Nei confronti di uno Stato firmatario che ratifichi,  accetti  o
approvi la Convenzione successivamente, essa entrera' in  vigore  tre
mesi dopo  la  data  di  deposito  del  suo  strumento  di  ratifica,
accettazione o approvazione.