(Convenzione-art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  1. Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o  del  deposito  del
suo strumento di ratifica, accettazione o  approvazione,  specificare
il  territorio  o  i  territori  cui  si  applichera'   la   presente
Convenzione. 
  2. Qualsiasi Stato puo', all'atto del deposito del suo strumento di
ratifica,  accettazione  o  approvazione,   o   in   qualsiasi   data
successiva, e mediante una dichiarazione  indirizzata  al  Segretario
generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione  a
qualsiasi   altro   territorio   o   territori   specificati    nella
dichiarazione e delle cui relazioni internazionali e' responsabile  o
nel cui nome e' autorizzato ad assumersi degli impegni. 
  3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo che precede
puo',  rispetto  a  un  qualsiasi  territorio  menzionato   in   tale
dichiarazione,  essere  ritirata  mediante  notifica  indirizzata  al
Segretario generale del consiglio d'Europa. Tale ritiro  entrera'  in
vigore immediatamente o in quella data successiva che  potra'  essere
specificata nella notifica.