(Convenzione-art. 13)
                            ARTICOLO 13. 
 
  1. Qualsiasi Stato  puo',  all'atto  della  firma  o  all'atto  del
deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o  approvazione,
dichiarare che si riserva  il  diritto  di  rifiutare  l'estradizione
riguardo a qualsiasi reato citato all'articolo 1 che  esso  consideri
un reato politico, un reato connesso a un reato politico o  un  reato
ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni  di  tener
debito conto, nel valutare la  natura  del  reato,  di  ogni  aspetto
particolarmente grave, ivi incluso: 
    a) il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per  la
vita, integrita' fisica o liberta' delle persone; o; 
    b) il fatto che abbia colpito persone estranee alle  ragioni  che
l'hanno ispirato; o; 
    c) il fatto che si e' ricorso  a  mezzi  crudeli  o  malvagi  nel
perpetrare il reato. 
  2. Qualsiasi Stato puo' ritirare interamente o in parte una riserva
che ha fatto, in conformita' al precedente  paragrafo,  mediante  una
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  generale  del   Consiglio
d'Europa che avra' effetto dalla data di ricevimento della stessa. 
  3. Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformita' al  paragrafo
1  del  presente  articolo,  non  potra'  richiedere   l'applicazione
dell'articolo 1 da parte di alcun altro Stato; esso  puo',  tuttavia,
qualora la  sua  riserva  sia  parziale  o  condizionale,  richiedere
l'applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso
accettato.