ARTICOLO 13.
1. Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o all'atto del
deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione,
dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione
riguardo a qualsiasi reato citato all'articolo 1 che esso consideri
un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato
ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni di tener
debito conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto
particolarmente grave, ivi incluso:
a) il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la
vita, integrita' fisica o liberta' delle persone; o;
b) il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che
l'hanno ispirato; o;
c) il fatto che si e' ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel
perpetrare il reato.
2. Qualsiasi Stato puo' ritirare interamente o in parte una riserva
che ha fatto, in conformita' al precedente paragrafo, mediante una
dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio
d'Europa che avra' effetto dalla data di ricevimento della stessa.
3. Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformita' al paragrafo
1 del presente articolo, non potra' richiedere l'applicazione
dell'articolo 1 da parte di alcun altro Stato; esso puo', tuttavia,
qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, richiedere
l'applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso
accettato.